Controlli e liti

Oneri pluriennali, difesa in tilt e controlli senza limiti di tempo

Il contribuente deve provare anche le poste formate in esercizi ormai decaduti

ADOBESTOCK

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Incertezza sui termini di decadenza per le componenti di bilancio riportate in più periodi di imposta. È questo in estrema sintesi il rigoroso orientamento della Cassazione e che, inevitabilmente, si riflette negativamente sul rapporto Fisco-contribuente.
La questione
Alcune componenti di costo, in applicazione delle regole fiscali, possono essere dedotte in più esercizi. L’esempio più frequente riguarda i beni ammortizzabili, i quali non sono deducibili integralmente nell’anno della loro acquisizione ma in quote annuali costanti. Queste ipotesi hanno generato, in passato, più di qualche dubbio sull’esatta individuazione del termine di decadenza del potere di accertamento tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni unite. In particolare, si è posto il dubbio, in assenza di una rettifica relativa all’anno di acquisizione del bene, se l’amministrazione finanziaria potesse comunque disconoscere la deducibilità delle sole quote degli anni successivi e, quindi, se si realizzasse la cristallizzazione del fatto generatore in assenza di un accertamento nell’anno di acquisizione entro il relativo termine di decadenza.
La decisione delle Sezioni unite
Secondo le Sezioni unite (sentenza 8500/2021) in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti il fatto generatore, la decadenza del potere di accertamento va verificata rispetto ad ogni singola annualità. Le Sezioni unite hanno precisato che la decadenza dell’amministrazione dalla potestà di accertamento va riferita (ex articolo 43 Dpr 600/73) al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato. La pronuncia ha ritenuto che il reddito è colpito su base annuale anche se determinato da elementi pluriennali. L’autonomia dei periodi di imposta, quindi, si riflette anche sull’accertamento che deve essere notificato a pena di decadenza entro un termine stabilito. In conclusione le Sezioni unite hanno ritenuto che anche in assenza di una rettifica del valore nell’anno della sua rilevazione a bilancio, l’amministrazione può sempre accertare le singole quote imputate in ciascun esercizio successivo.
L’estensione dei principi
Più recentemente la Cassazione (18370/2021) ha esteso i principi delle Sezioni unite ad altre fattispecie. In particolare, si trattava del conto «finanziamento soci infruttifero» che secondo l’Ufficio dissimulava ricavi non contabilizzati. Tra i motivi di ricorso, il contribuente eccepiva l’intervenuta decadenza dal potere di accertamento, nel presupposto che l’anno in cui i soci avevano effettuato tale finanziamento fosse già decaduto. La Cassazione, richiamando i principi delle Sezioni unite, hanno ritenuto che il riporto negli anni successivi della passività (fittizia secondo l’Ufficio) relativa al debito nei confronti del socio riguarda un elemento pluriennale accertabile nell’esercizio in cui è avvenuta la restituzione al socio. La Corte ha anche precisato che, ai fini probatori, sarà poi il contribuente a dover dimostrare la corretta e regolare accensione del finanziamento infruttifero in un determinato periodo, della provenienza della provvista. In altri termini il contribuente è tenuto a dimostrare anche poste formatesi in esercizi ormai decaduti.
I principi costituzionali
Tale orientamento sembra trascurare i principi affermati dalla Consulta in tema di decadenza. La Corte costituzionale, interpellata più volte sul punto, ha costantemente affermato (ordinanze 107/2003, 352/2004 e 280/2005) che l’interprete deve ricercare, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all’azione esecutiva del fisco, in quanto (ordinanza 280/2005) ciò non è consentito dall’articolo 24 della Costituzione. La decadenza, infatti, rappresenta una delle poche garanzie in favore del contribuente, che dovrebbe avere massima certezza sulla sua applicazione. Così facendo, invece, qualunque posta che abbia effetti, per le più svariate ragioni, anche in anni successivi, consente all’Amministrazione di disconoscere il componente negativo, di fatto, senza alcun limite.
Data la delicatezza della questione, la Consulta potrebbe intervenire verificando se una simile interpretazione sia rispettosa dei principi costituzionali.

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