Opa e consulenze, la detrazione Iva all’esame Corte Ue
Di notevole impatto sul tema della detrazione Iva in relazione a operazioni di M&A è la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema irlandese in una controversia tra Ryanair e autorità fiscali autoctone (C-249/17, pubblicata nella Guue C-221 del 10 luglio).
Nella fattispecie, Ryanair aveva detratto l’Iva versata a vari consulenti per prestazioni professionali ricevute nel contesto di un’Opa di Aer Lingus. Ryanair intendeva acquisire le azioni della società target con l’intento di fornire a quest’ultima servizi di management. La contestazione delle autorità irlandesi circa l’illegittimo esercizio del diritto a detrazione muoveva dal fatto che l’Opa non fosse andata a buon fine.
Ai sensi della direttiva Iva, per godere del diritto a detrazione occorre che l’interessato sia un soggetto passivo e che i beni e servizi acquistati vengano utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta.
È ormai pacifico considerare l’operatore che acquisti beni e servizi per le esigenze di un’attività economica quale soggetto passivo anche se gli stessi non siano immediatamente impiegati. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia Ue, la nozione di attività economica comprende le attività preparatorie nel corso delle quali siano poste in essere esclusivamente operazioni passive propedeutiche all’organizzazione e all’avviamento dell’attività d’impresa e non ancora operazioni attive imponibili. È altrettanto pacifico che il diritto alla detrazione non può in linea di principio essere esercitato per l’Iva pagata su varie prestazioni di servizi fatturate da terzi a una holding nell’ambito di operazioni di assunzione di partecipazioni nelle sue controllate, salvo che la detenzione della partecipazione non sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione di tali ultime imprese (ex multis, Cibo Participations, C-16/00).
Nel caso affrontato dai giudici irlandesi, il dubbio interpretativo è emerso dalla lettura combinata di questi due orientamenti: il diritto alla detrazione dell’Iva può essere validamente esercitato per costi sostenuti in relazione ad attività preparatorie, afferenti il potenziale esercizio di un’attività di gestione di una società target, essa stessa condizionata al preliminare ed eventuale acquisto delle azioni della società? Questo il contenuto dei primo quesito rimesso alla Corte di giustizia Ue.
È richiesto poi un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione. La Corte Ue ha precisato che il diritto alla detrazione presuppone che le spese sostenute a monte facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che danno diritto a detrazione, individuando, in particolare per le holding miste, un “secondo” livello di inerenza relativo al nesso che le spese generali possono avere con il complesso delle attività esercitate.
Il secondo quesito della Corte irlandese riguarda tale profilo: considerato che Ryanair non aveva mai esercitato attività di management di società - operando solo quale prestatore di servizi di viaggio aereo e connessi - né lo avrebbe mai fatto a causa dell’insuccesso dell’Opa, tra i servizi professionali prestati nell’ambito della procedura di Opa e l’operazione a valle, consistente nella potenziale fornitura di servizi di management alla società target, può sussistere un nesso diretto e immediato sufficiente a legittimare la detrazione dell’Iva dovuta sulle prestazioni ricevute?
La questione è di sicuro interesse per l'Italia. In merito alle attività preparatorie, la Corte di Cassazione, confermando la necessità di riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva dovuta a monte quando non sia controverso l’intento di destinare il bene o il servizio all’esercizio della futura impresa pena la violazione del principio di neutralità, condiziona l’esercizio del diritto stesso alla natura imponibile o esente dell’attività che l’imprenditore abbia in programma di avviare e quindi, nel caso di attività “miste”, in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (sent. n. 1578 del 2015).