Imposte

Operazioni B2B rilevante ai fini Iva se il committente è soggetto passivo

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Gli operatori economici italiani prestano servizi a soggetti non residenti per una cifra che a fine anno si attesterà intorno ai 95 miliardi di euro. Vediamo quali sono le regole che disciplinano la territorialità Iva dei servizi “esportati” dall’Italia.
Per quanto riguarda i servizi resi a soggetti passivi (cosiddette operazioni B2B, business to business) la regola generale è quella del committente in base alla quale l’operazione è rilevante ai fini Iva in Italia, solo quando il committente è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
Le operazioni B2B
Nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito fuori dello Stato, le prestazioni di servizi sono dunque da considerarsi fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell’articolo 7-ter, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972.
Rientrano in questa regola, ad esempio, i servizi finanziari, le consulenze legali, i servizi di trasporto resi da una società stabilita in Italia ad un’altra stabilità al di fuori del territorio dello Stato.
Con riferimento alle prestazioni B2B, rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, alcune eccezioni alla regola del committente sono previste dall’articolo 7-quater. Tale norma prevede che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili (ad esempio, le perizie e le prestazioni di agenzia) rilevano ai fini Iva in Italia se l’immobile è ivi situato; quelle di trasporto di passeggeri rilevano in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; quelle di servizi di ristorazione e di catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (una regola ad hoc è poi prevista per quelle rese a bordo di navi, aerei o treni).
Non segue la regola del committente, ad esempio, il servizio di progettazione di un immobile sito a Milano, reso da un architetto stabilito in Italia a una società francese. In tal caso l’operazione assume rilevanza ai fini Iva in Italia.
Altra eccezione alla regola del committente è prevista per le prestazioni di servizi di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili, di mezzi di trasporto, a breve termine, che rilevano in Italia quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità o quando tali mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
L’articolo 7-quinquies, primo comma, lettera b), prevede poi che le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le stesse sono ivi svolte.
Le operazioni B2C
Per quanto riguarda i servizi resi a committenti non soggetti passivi (cosiddette operazioni B2C, business to consumer) la regola generale è quella del prestatore in base alla quale l’operazione rileva ai fini Iva in Italia ogni qual volta il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Alla regola generale sono previste numerose eccezioni contenute negli articoli 7-quinquies, primo comma lettera a), 7-sexies e 7-septies, alle quali si aggiungono quelle previste dall'articolo 7-quater, già descritte con riferimento alle operazioni B2B.
Non segue la regola del prestatore, ad esempio, la prestazione di servizi resa da una società di consulenza italiana ad una persona fisica stabilita in Russia. L’articolo 7- septies, comma 1, lettera c), prevede infatti che non rilevino ai fini Iva in Italia le prestazioni di servizi di consulenza, di assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dall’Unione europea. L’operazione, pur non rilevando ai fini Iva, deve essere fatturata. L’articolo 21, comma 6-bis prevede, infatti, che debbano essere fatturate sia le operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale - diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, n. da 1) a 4) e 9) - effettuate nei confronti di un soggetto passivo comunitario (con l’annotazione “inversione contabile”), sia le operazioni che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (con l'annotazione “operazione non soggetta”).

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