Controlli e liti

Operazioni fiscali sospette, inizio 2021 pieno di scadenze per i professionisti

Non solo la prima comunicazione entro il 31 gennaio. Poi entro il 28 febbraio andranno segnalati gli schemi a rischio dal 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Entro il 30 aprile 2021 la prima relazione periodica

Dal 2021 partiranno le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti ad obbligo di notifica, introdotte dal Dlgs 100/2020 in attuazione della direttiva Ue 2018/822 (Directive administrative cooperation: Dac6).

Le prime istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti sono state infatti definite dal Dm Economia del 17 novembre 2020 e dal provvedimento 364425 del 26 novembre 2020 (provvedimento), che ha fornito le disposizioni attuative del decreto legislativo. Il provvedimento definisce, infatti, i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette ad obbligo di notifica alle Entrate e fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia stessa alle Autorità competenti degli altri Stati Ue.

Le comunicazioni avranno ad oggetto i cosiddetti meccanismi transfrontalieri soggetti ad obbligo di notifica. Sono considerati tali gli schemi, gli accordi o i progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, al verificarsi di determinate condizioni (riguardanti la residenza e lo svolgimento di attività nelle varie giurisdizioni da parte dei soggetti interessati) ed in presenza di determinate caratteristiche, identificate da elementi distintivi (i cosiddetti hallmarks) e siano diretti ad ottenere vantaggi fiscali. Nella comunicazione si dovrà riportare una sintesi del contenuto (sia in italiano che in inglese) del meccanismo transfrontaliero insieme al nome con il quale è comunemente noto e una sua descrizione astratta (oltre ai dati identificativi dei soggetti interessati).

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione gli intermediari (compresi i professionisti) e i contribuenti che attuano o a favore dei quali viene messo a disposizione per l’attuazione un meccanismo transfrontaliero, fatta eccezione per i casi di esonero previsti dal Dlgs 100/2020. Tali soggetti, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo in questione, devono comunicare alle Entrate i meccanismi transfrontalieri soggetti ad obbligo di notifica. I soggetti obbligati effettueranno la comunicazione, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia, direttamente o tramite incaricati.

Le comunicazioni vanno effettuate nel termine di 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione per l’attuazione o la stessa è stata avviata oppure dal giorno seguente a quello in cui i soggetti obbligati hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione. La comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 va effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e quindi entro il 31 gennaio 2021. La prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021. Le comunicazioni relative al periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 vanno invece effettuate entro il 28 febbraio 2021.

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