Controlli e liti

Tax planning internazionale, Sos per vantaggi fiscali oltre il 50%

Per il Dm Economia il vantaggio principale dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri deve essere superiore al 50% della somma del vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali

Ulteriore passo in avanti verso l’identificazione dei meccanismi transfrontalieri soggetti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (Sos) fiscali in base al Dlgs 100/2020 (obblighi Mdr). È infatti in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» il Dm Economia del 17 novembre (si veda anche l’articolo di Valerio Vallefuoco) destinato ad attuare l’articolo 5 del Dlgs 100/2020.

Il decreto mira sia a definire le regole tecniche di applicazione degli obblighi Mdr, intervenendo sulla disciplina dei relativi adempimenti procedurali, sia a specificare ulteriormente gli elementi distintivi da cui scaturiscono gli obblighi Mdr.

La riduzione delle imposte
A tale ultimo riguardo, l’articolo 6 del decreto stabilisce che, per tutti gli elementi distintivi (tranne quelli relativi all’aggiramento della normativa Crs), gli obblighi Mdr scattano soltanto se il meccanismo transfrontaliero considerato sia suscettibile di determinare una riduzione delle imposte (ad esclusione di Iva, dazi doganali ed accise), dovute da un contribuente in un Paese Ue o in altre giurisdizioni estere con le quali l’Italia ha stipulato uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni.

Il vantaggio principale
Quanto al criterio del vantaggio principale, cui è subordinata l’applicabilità di taluni elementi distintivi, l’articolo 7 del decreto dispone che tale criterio è integrato qualora il vantaggio fiscale che deriva dall’attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri sia superiore al 50% della somma del vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali. A tal fine, il vantaggio fiscale si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi, laddove il vantaggio extrafiscale è definito come un qualunque vantaggio economico quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo transfrontaliero.

Le strutture «standardizzate»
Con riferimento alle strutture cosiddette «standardizzate» (elemento distintivo A.3), l’articolo 8 comma 1 del decreto espunge l’ipotesi relativa ad un meccanismo transfrontaliero finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dalla normativa nazionale e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione (si pensi al regime fiscale del carried interest disciplinato dall’articolo 60 del Dl 50/2017).

Pagamenti transfrontalieri
Con specifico riguardo ai pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati a favore di un percipiente che, nel proprio Stato di residenza, non sconti alcuna imposta sul reddito delle società oppure sia assoggettato ad un’imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo allo zero (elemento distintivo C.1.b.i.), l’articolo 8, comma 3, del decreto scioglie il nodo interpretativo che era sorto rispetto alle entità fiscalmente trasparenti.
In particolare, sono esclusi da tale elemento distintivo i percipienti che rientrano nei regimi di trasparenza fiscale di previsti dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir nonché quelli fiscalmente residenti all’estero che siano assoggettati a equivalenti regimi di trasparenza fiscale nella giurisdizione di residenza, costituzione o direzione effettiva. In tali casi, quindi, troverebbe applicazione un approccio look-through (in linea con le conclusioni della CE, Working Party IV, riunione del 24 settembre 2018).

I casi pratici
Da ultimo, l’allegato A del decreto offre esempi per comprendere quando possa ritenersi aggirata la normativa Crs (elementi distintivi D), facendo peraltro leva sulla definizione di «veicolo offshore passivo», ossia di un’entità che non svolge un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali adeguati ed è costituita, residente, gestita, controllata o stabilita al di fuori della giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attività detenute dall’entità.

In definitiva, le disposizioni del decreto fissano alcuni punti fermi nell’applicazione della normativa domestica di recepimento degli obblighi Mdr, tuttavia il tax framework potrà dirsi completo solo con la pubblicazione della circolare dell’agenzia delle Entrate.


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