Adempimenti

Meccanismi transfrontalieri, invii entro il 31 gennaio

Da notifacare gli schemi in cui alcuni partecipanti non risiedono in Italia

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di Valerio Vallefuoco

Con la pubblicazione del provvedimento 364425/2020 del direttore dell'agenzia delle Entrate del 26 novembre 2020 (si veda il Sole 24Ore di ieri) si completa la lunga fase di introduzione nel panorama legislativo italiano della direttiva 2018/822 del Consiglio conosciuta come Dac6 (acronimo di Directive administrative cooperation), recepita con il Dlgs 100/20.

Secondo il provvedimento attuativo gli intermediari e gli operatori tra cui anche i professionisti e gli stessi clienti sono tenuti a comunicare alla nostra amministrazione finanziaria i “meccanismi transfrontalieri” di natura fiscale in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione. Si tratta degli schemi, accordi o progetti in cui almeno uno dei partecipanti non sia residente in Italia, ad esempio perché residente sia in Italia sia in una o più giurisdizioni estere, o svolga attività in una giurisdizione estera senza essere residente nella stessa. I meccanismi debbono essere comunicati solo se hanno determinate caratteristiche, cioè gli elementi distintivi (hallmarks) indicati nel Dlgs 100 (per esempio la previsione di una commissione commisurata al vantaggio fiscale derivante dall'applicazione del meccanismo oppure la predisposizione di uno schema che permetta di convertire un reddito in un altro soggetto ad una tassazione inferiore).

Questi meccanismi debbono essere comunicati dagli operatori attraverso l'utilizzo di Fisconline o Entratel. Intermediari , professionisti e clienti interessati dalla normativa dovranno riportare nella comunicazione oltre ai nominativi dei soggetti interessati anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.

La comunicazione riguarderà anche schemi già attuati e i tempi sono piuttosto stretti: gli schemi “nati” tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2021; quelli attuati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, entro il 28 febbraio 2021. La prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021. Il provvedimento è dotato dei necessari allegati tecnici con i moduli e i file di riferimento per far partire l'intero sistema. Almeno formalmente quindi ci sarebbero tutti gli elementi per far partire le comunicazioni fiscali cosiddette sospette.

Tuttavia già alcune associazioni di categoria hanno manifestato alcune perplessità già in ordine alla eccessiva genericità di alcune definizioni e valutazioni contenute nel decreto attuativo del Mef come per esempio quella di vantaggio extrafiscale che non sono state dipanate nemmeno nel provvedimento delle Entrate.

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