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Operazioni con l’estero, gli enti non commerciali cercano la conferma sull’invio circoscritto

Come per il vecchio esterometro l’obbligo dell’invio del file Xml dovrebbe essere escluso per gli acquisti afferenti la sfera istituzionale

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Anche per gli enti non commerciali, pubblici e privati, compresi gli enti del terzo settore, così come per le società commerciali e per gli enti commerciali, scattano dal 1° luglio 2022 le nuove regole per la gestione documentale del ciclo passivo afferente le operazioni con i fornitori non stabiliti in Italia.

Le nuove regole sono correlate alla soppressione del cosiddetto esterometro, il quale resterà in vigore per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. I documenti da cui risultano i predetti acquisti, obbligano all’invio dei dati al Sistema di interscambio (Sdi) utilizzando il file Xml con le alternative tipologie di documenti codici TD17, TD18 e TD19.

Per gli enti non commerciali occorre comprendere se le novità normative troveranno applicazione anche in relazione agli acquisti che riguardano la loro sfera istituzionale o se invece saranno limitate ai soli acquisti afferenti la sfera commerciale.

Gli acquisti in attività commerciale

Per gli acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento di attività commerciali valgono le stesse regole dettate per le imprese: doppia registrazione (sul registro vendite e su quello acquisti o su appositi sezionali) e concorso dell’imposta relativa alla liquidazione Iva del mese di ricevimento fattura, con inclusione nella liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale Iva (quadro VJ per la generazione del debito e quadro VF per l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta).

Nel caso di acquisti promiscui, non risultanti da documenti oggettivamente sottoponibili alla distinta registrazione nella contabilità Iva della sfera istituzionale e commerciale per impossibilità oggettiva di ripartizione, può essere seguita la modalità degli acquisti commerciali, andando a limitare la detrazione Iva per la parte che può ritenersi proporzionalmente riferibile alla sfera istituzionale.

Per tutti questi acquisti, così come per gli altri contribuenti, con effetto dal 1° luglio 2022, operano le modifiche portate dall’articolo 12 del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni). Per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia (articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972, per esempio vitto e l’alloggio all’estero), è escluso l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere se d’importo non superiore a 5mila euro.

Certamente questa scelta del legislatore risolve la casistica dal punto di vista quantitativo, ma impone il monitoraggio in base al valore, con una complessità dal punto di vista operativo di adeguamento degli automatismi dei software gestionali che consentano di gestire le eccezioni, salvo la scelta di procedere rinunciando sistematicamente alla semplificazione.

Per queste operazioni, a livello di autofatturazione l’agenzia delle Entrate, nelle risposte a Telefisco del 15 giugno 2022, ha precisato che per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà utilizzare il tipo documento TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2.

Gli acquisti istituzionali

Per gli acquisti interamente relativi alla sfera istituzionale, invece, l’Iva derivante dalla fattura del cedente o prestatore Ue integrata o dall’autofattura per servizi da fornitori extra-Ue deve essere versata (con codice tributo apposito e mensilmente) entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento fattura, senza alcun concorso alla liquidazione Iva commerciale di periodo risultante dai registri Iva acquisti e vendite ordinariamente tenuti e relativi, come detto, unicamente alle operazioni effettuate nello svolgimento delle attività d’impresa.

Il sistema di assolvimento dell’imposta, registrazione e dichiarazione degli acquisti istituzionali opera parallelamente agli adempimenti per l’Iva afferente la sfera commerciale, ma in modo totalmente distinto andando a soddisfare unicamente l’esigenza di assolvimento dell’imposta in Italia.

Sussistono fondate motivazioni che inducono a ritenere che l’agenzia delle Entrate possa esprimersi nel senso di escludere dall’obbligo dell’invio del file Xml per gli acquisti afferenti la sfera istituzionale e quindi l’obbligo dell’autofatturazione elettronica.

Infatti il nuovo adempimento nasce in correlazione con l’eliminazione dell’obbligo del cosiddetto «esterometro» previsto fino al 30 giugno 2022 solo in relazione agli acquisti degli Enc afferenti la loro sfera commerciale e la trasmissione delle autofatture elettroniche è finalizzata alla dichiarazione annuale Iva precompilata o comunque all’incrocio dei dati con la dichiarazione Iva prodotta dal contribuente, nonché ad alimentare i registri Iva precompilati. Gli acquisti istituzionali dell’ente non commerciale non confluiscono nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva, bensì nella dichiarazione mensile Intra 12.

Manca tuttavia la conferma dell’agenzia delle Entrate in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio, in considerazione del fatto che la maggior parte degli acquisti dall’estero dell’ente non commerciale normalmente riguarda proprio la sfera istituzionale.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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