Imposte

Opzione per la sostitutiva sulle lezioni private in dichiarazione: pronti i codici tributo

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di Federico Gavioli

Sono stati istituiti i codici tributo sulla novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019, relativa all’imposta sostitutiva sui compensi derivanti da lezioni private. La risoluzione 43/E, del 12 aprile 2019 ( clicca qui per consultarla ), dell’agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per il versamento con il modello F24 , dell’imposta sostitutiva.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2019
I commi da 13 a 16, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2019, veicolata nella legge 145/2018, contengono una importante disposizione in materia di tassazione delle lezioni private e delle cd. ripetizioni; la norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizione, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

Come chiarito anche dalla circolare Telefisco delle Entrate 8/E/2019 ( clicca qui per consultarla ), sulle legge di Bilancio 2019, i redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini Isee è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Occorre rilevare che la novità introdotta rappresenta una “scommessa” sulla reale portata del successo dell’operazione anche in termini di introiti delle casse erariali; va , infatti, ricordato che da sempre, tali attività, sono state gestite in modo non sempre corretto, da un punto di vista fiscale, dai soggetti interessati.

Va ricordato che le attività di lezioni private , in linea generale, sono svolte da persone fisiche e sono equiparate ai redditi di lavoro autonomo di carattere occasionale, ovviamente nelle ipotesi in cui questi abbiano carattere saltuario e non programmato.

I compensi percepiti devono essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche oppure nel quadro D, del modello 730. Se l’attività è svolta in modo occasionale non sono richieste ulteriori adempimenti di carattere formale o sostanziale.

Quando si versa l’imposta
L’imposta sostitutiva del 15 per cento dei compensi percepiti deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Come si evince dalla risoluzione 43/E/2019, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata.

Al fine di consentire il versamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi come anticipato con il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo :
«1854» denominato «Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - articolo 1, c. 13, legge n. 145/2018»;
«1855» denominato «Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - articolo 1, c. 13, legge n. 145/2018»;
«1856» denominato «Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO – articolo 1, c. 13, legge n. 145/2018».

Agenzia delle Entrate, risoluzione 43/E/2019

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