Controlli e liti

Pace fiscale, benefici estendibili ai soci soltanto attraverso il Pvc

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La pace fiscale della società non estende in via automatica i benefici ai soci. La norma, infatti, fatta eccezione per la definizione dei Pvc (processo verbale di constatazione), non disciplina il rapporto tra enti e partecipanti e pertanto occorrerà valutare le possibili conseguenze e opportunità in capo a questi ultimi. Il decreto fiscale prevede, solo per l’adesione al contenuto dei Pvc, che nel caso in cui il verbale sia consegnato ai soggetti in regime di trasparenza, la dichiarazione per la pace fiscale possa essere presentata anche dai partecipanti relativamente ai maggiori imponibili. Questi potranno regolarizzare la propria posizione versando solo le imposte, senza interessi e sanzioni. Dal tenore della norma, risultano disciplinate, quindi, solo le ipotesi in cui dal Pvc conseguano rettifiche in capo ai soci derivanti dall’automatica attribuzione per trasparenza dei maggiori imponibili accertati. Tuttavia, in concreto i casi che si possono verificare sono più numerosi.

Il Pvc della società a ristretta base

È prassi degli uffici dinanzi a contestazioni a srl o spa a ristretta base azionaria, rettificare in capo ai soci i redditi di capitale nel presupposto che le somme accertate all’ente siano state già incassate come dividendi. Tale ipotesi, non costituisce però un’ordinaria imputazione per trasparenza del maggior reddito, poiché frutto della presunzione dell’Ufficio. Il socio, stando alla norma che subordina l’adesione al Pvc al regime di trasparenza, non potrebbe usufruire di questa sanatoria. Peraltro, in questo caso non è chiaro se il socio possa presentare l’integrativa speciale disciplinata dall’articolo 9: il comma 7, infatti, esclude l’adesione all’istituto se la richiesta sia presentata dopo che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o penale.

Il Pvc, salvo non contenga già la contestazione del presunto incasso di dividendi è riferito alla società con la conseguenza che verosimilmente il socio, non avendo formale conoscenza di accertamenti a proprio carico, potrebbe regolarizzare la posizione tramite integrativa speciale.

L’accertamento alla società conseguente al Pvc

Solo la definizione dei Pvc disciplina la possibilità per i soci di regolarizzare pagando le imposte, senza interessi e sanzioni, in riferimento al verbale della società. Tuttavia, l’articolo 1 individua come definibili solo i Pvc per i quali alla data del 24 ottobre non è seguita la notifica dell’accertamento o dell’invito al contraddittorio. Si pensi, quindi, all’ipotesi in cui il maggior reddito attribuibile per trasparenza ai soci e contenuto in un Pvc, sia già stato accertato alla società con un avviso notificato prima del 24 ottobre 2018, ma che per i soci nessun provvedimento sia stato notificato. La società può definire la pretesa aderendo all’istituto dell’articolo 2 (definizione degli atti impositivi) avendo ricevuto il provvedimento prima del 24 ottobre, non è chiaro però se i soci possano aderire a qualche sanatoria. Sicuramente sono esclusi dalla definizione degli atti impositivi, non avendo ricevuto notifiche entro la data di entrata in vigore del decreto; parimenti escluso dovrebbe essere la definizione del Pvc, essendo stato notificato un avviso di accertamento alla società, non vi è più un verbale “definibile”. Resta il dubbio della possibilità di avvalersi dell’integrativa speciale, in quanto pur trattandosi di redditi imputabili per trasparenza, non è scontato che il socio possa ritenersi formalmente a conoscenza di accertamenti a proprio carico.

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