Controlli e liti

Pace fiscale, per i decaduti rischio fermi e pignoramenti

Niente dilazione per chi non ha versato rottamazione e saldo e stralcio entro il 14 dicembre

di Luigi Lovecchio

Con la fiducia alla Camera (429 voti a favore e 46 contrari), si avvia a conclusione l’iter di approvazione della legge di conversione del Dl 146/2021 che ora attende solo il via libera finale dell’Aula di Montecitorio previsto per mercoledì 15 dicembre. Tra le novità apportate in materia di riscossione, va ricordato lo slittamento al 14 dicembre (tenendo conto anche dei 5 giorni di ritardo tollerato) della maxi rata della rottamazione ter, relativa alle quote in scadenza in origine nel 2020 e nel 2021. Per i soggetti che non sono riusciti a pagare, in tutto o in parte, le somme dovute, salvo ulteriori modifiche legislative, si aprono le porte per le azioni di recupero coattivo di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader).

In proposito, si ricorda in primo luogo che è sufficiente il ritardato versamento anche di una sola rata per decadere da tutti i benefici della rottamazione. Questo significa che viene ripristinato il debito iniziale, compresi sanzioni e interessi di mora. Inoltre, non è più possibile rateizzare il debito residuo. Al riguardo, infatti, non opera la “copertura” offerta dall’articolo 68, comma 3-bis, del Dl 18/2020, che consente solo ai debitori decaduti alla data del 31 dicembre 2019 da una qualsiasi delle edizioni della definizione agevolata di presentare una nuova domanda di rateazione. Per i “nuovi” decaduti dunque l’accesso alla dilazione è preclusa.

Restano comunque azzerate le partite di importo non superiore a 5mila euro, riferite ad affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, stralciate per effetti dell’articolo 4 del Dl 41/2021. Si ricorda come tale azzeramento sia limitato ai soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, avevano un reddito imponibile non superiore a 30mila euro. Poiché la sanatoria produceva effetti a decorrere dal 31 ottobre scorso, i carichi interessati dovrebbero essere stati oramai cancellati dall’agente della riscossione e non possono pertanto dare luogo ad alcuna operazione di recupero, a prescindere dall’intervenuta decadenza dalla rottamazione. È inoltre previsto che eventuali somme erroneamente versate dopo il 31 ottobre debbano essere restituite.

La caducazione dalla definizione agevolata consente, come detto, di attivare le azioni di recupero coattivo. Come confermato in una recente risposta a interrogazione parlamentare, però, prima di notificare atti propriamente espropriativi (pignoramenti), l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione a pagare le somme dovute entro 5 giorni, in base all’articolo 50 del Dpr 602/1973. Tale disposizione opera ogniqualvolta è decorso oltre un anno dalla notifica del titolo esecutivo (accertamento o cartella) senza che siano iniziate le espropriazioni. Non occorre invece alcuna intimazione preventiva per adottare le misure cautelari. Si tratta in particolare del fermo amministrativo dei veicoli e dell’ipoteca che non sono atti necessariamente preordinati al pignoramento. Va detto, però, che in tale eventualità il provvedimento cautelare deve sempre essere preceduto dal preavviso di fermo (articolo 86 del Dpr 602/1973) e dal preavviso di ipoteca (articolo 77 del Dpr 602/1973), contenenti l’invito a pagare l’importo maturato entro 30 giorni.

Una volta notificata l’intimazione di pagamento, Ader può avviare i pignoramenti. La modalità più incisiva è quella del pignoramento presso terzi che consente di aggredire crediti e beni del debitore senza rivolgersi al giudice ordinario.

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