Controlli e liti

Pace fiscale, non solo cartelle: dalle liti ai Pvc tutte le rate in scadenza il 2 dicembre

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di Salvina Morina e Tonino Morina

I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, della chiusura delle liti pendenti, della rottamazione-ter, o del saldo e stralcio sono chiamati alla cassa. Devono pagare la rata o le rate in scadenza il 30 novembre, che slitta a lunedì 2 dicembre 2019. Ecco, di seguito, le regole più importanti.

Chiusura lite pendente
La norma sulla definizione delle liti si poteva applicare alle controversie il cui ricorso in primo grado era stato notificato alla controparte, cioè all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda, cioè entro il 31 maggio 2019, il processo non si era concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato (articolo 6 del 119/2018). La chiusura delle liti si è “perfezionata” con il versamento fatto entro il 31 maggio 2019. I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, hanno perciò dovuto presentare la domanda ed eseguire il primo o unico pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Decadenza da rottamazione e saldo e stralcio
Si decade dalla definizione agevolata della rottamazione ter o del saldo e stralcio, se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateazione del debito. Tuttavia, gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Lieve inadempimento
In caso di lieve inadempimento nei pagamenti dovuti per la chiusura delle liti pendenti, si applicano le disposizioni all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Passaggio dal saldo e stralcio alla rottamazione-ter
Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che ha negato l’accesso al saldo e stralcio, l’agente della riscossione ha segnalato al debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione. In questo caso, il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Si applicano, a partire dal 3 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Perdono per la seconda rata
I contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti, ma che hanno “saltato” l’appuntamento con la scadenza della seconda rata, che doveva essere pagata entro il 2 settembre 2019 (il 31 agosto, di scadenza, era sabato ed il 1° settembre domenica) hanno tempo fino al 2 dicembre 2019, cioè entro il termine di pagamento della rata successiva, per avvalersi del ravvedimento. In questo caso, si applica la sanzione fissa dell’1,67% (un nono del 15%), per i ravvedimenti fatti dopo la scadenza del termine, a partire dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno. Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,8% annuo, dal 3 settembre fino al giorno di pagamento compreso.

Processi verbali di constatazione
Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Dl 119/2018), i contribuenti hanno potuto definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (Irap), imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva. La definizione si è perfezionata con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Rata chiusura lite pendente
I contribuenti, che entro il 31 maggio 2019 si sono avvalsi della chiusura delle liti, e che hanno optato per pagare le somme dovute in modo rateale, devono pagare la terza rata entro il 2 dicembre.

Rata processi verbali di constatazione
Per la definizione dei processi verbali, senza alcun limite di importo, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. La terza rata scade il 2 dicembre 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È inoltre stabilito che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Rata rottamazione-ter
Di norma, la rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando le somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme dovute, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Al riguardo, si ricorda che il decreto fiscale per il 2020 ha concesso una nuova chance ai contribuenti che non sono arrivati in tempo a pagare la prima o unica rata della rottamazione ter scaduta il 31 luglio 2019. È stato infatti riaperto il termine di pagamento della prima rata della rottamazione ter. Il nuovo termine è fissato al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre è sabato ed il primo dicembre è domenica.

Rata saldo e stralcio
Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre 2019, o in rate così suddivise: il 35% con scadenza il 2 dicembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le norme in tema di rateazione dei debiti tributari.

Ravvedimento sprint
I contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti, ma che “saltano” la scadenza del 2 dicembre 2019, per il pagamento della terza rata, possono avvalersi del ravvedimento “sprint”, che può essere fatto entro i 14 giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 16 dicembre. In questo caso, la misura della sanzione varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40 per cento per 14 giorni di ritardo. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,8 per cento.

Riapertura della rottamazione al 31 luglio
I contribuenti, che si sono avvalsi della “riapertura” della terza rottamazione, con la domanda presentata entro il 31 luglio 2019, dovranno eseguire i pagamenti:
in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre);
nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019.

Chi non ha versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e ha beneficiato della riapertura della rottamazione ter, deve versare le somme in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre 2019.

Ripescati delle precedenti rottamazioni
I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter, per rientrare nella rottamazione ter hanno versato le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019, che slitta a lunedì 2 dicembre. Resta fermo che, se non hanno pagato la prima rata entro il 31 luglio 2019, possono pagarla sempre entro lo stesso 2 dicembre.

Ripescati della rottamazione-bis
Per i contribuenti “ripescati” dalla rottamazione-bis, che hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018, il versamento delle restanti somme potrà essere fatto in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Questi contribuenti devono pagare la seconda rata entro il 2 dicembre 2019, fermo restando che, se non hanno pagato la prima entro il 31 luglio 2019, possono pagarla sempre entro lo stesso 2 dicembre.

Rottamazione-ter
I contribuenti, che si sono avvalsi della rottamazione ter, hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive

Saldo e stralcio
La speciale definizione saldo e stralcio riguarda i debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Hanno potuto accedere alla definizione a saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90 per cento, le persone fisiche il cui Isee del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro.

Tolleranza di 5 giorni
Per i pagamenti dovuti per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Questo significa che il pagamento delle rate in scadenza il 2 dicembre può essere fatto entro il 9 dicembre 2019, in quanto i 5 giorni di tolleranza scadono sabato 7 dicembre, che slitta a lunedì 9 dicembre.

I precedenti approfondimenti in vista delle scadenze del 2 dicembre

Il quadro RW, gli investimenti all’estero e/o le attività estere di natura finanziaria (clicca qui per leggerlo)
di Monica Laguardia e Marco Piazza - Tratto da Plus Plus 24 Fisco

Modello Redditi Enc 2019 (clicca qui per leggerlo)
di Lucia Di Giovanni - Tratto da «La settimana fiscale»

Visto di conformità anche per i crediti da fusione (clicca qui per leggerlo)
di Antonio Di Tella e Gianluca Settepani

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