Contabilità

Pace fiscale, i riflessi sui bilanci

La definizione del nuovo ammontare del debito fiscale deve avvenire prima che l’organo amministrativo predisponga la bozza di bilancio

di Stefano Mazzocchi

Dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2023, è tempo di chiedersi come rappresentare nei bilanci relativi al 2022 le conseguenze delle varie misure di pace fiscale.

La verifica sugli eventuali riflessi che le norme avranno sui bilanci 2022 è ricollegabile alla necessità che, da un lato, il debito fiscale da definire sia stato già iscritto in contabilità e/o sia presente nel bilancio dell’anno precedente (2021) e, dall’altro, che la definizione del nuovo ammontare del debito fiscale avvenga prima che l’organo amministrativo predisponga la bozza di bilancio.

Infatti, l’Oic 29 ammette che le notizie o gli accadimenti aziendali che possono modificare il valore degli elementi patrimoniali (in questo caso passivi) siano noti al momento della formazione del bilancio e «ragionevolmente attendibili». Si tratta quindi di cambiamenti che «rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio» e che «non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili».

Il legislatore ha previsto per varie tipologie di definizioni la data spartiacque del 31 marzo, come ad esempio il versamento della prima rata per la definizione degli accertamenti con adesione o per la cancellazione dei debiti residui a ruolo per importi inferiori ai mille euro. Questa data costituisce il termine ordinario per l’approvazione del disegno di bilancio per l’esercizio 2022 da parte dell’organo amministrativo. Quindi, si ritiene che la “definizione” possa essere contabilmente rappresentata nel bilancio 2022 solo nel caso in cui vi sia una prova concreta e diretta della volontà della società di aderire all’agevolazione, prima della presentazione della bozza di bilancio.

Rappresentazione contabile

L’Oic 25 evidenzia come lo stralcio (ergo componente positivo rispetto alla parziale cancellazione del debito tributario) debba essere rappresentato in bilancio.

Nella considerazione che in contabilità siano già state appostati imposte, sanzioni e interessi relativi al “peso“ fiscale, l’Oic 25 include alla voce 20 b) sia l’imposta da contenzioso sia i relativi oneri, ammettendo tuttavia che tale voce debba comprendere «altresì la differenza positiva (...) a seguito della definizione» di quanto precedentemente iscritto sia alla voce D12 - “debiti tributari” sia alla voce B2 – “fondi per imposte, anche differite”». Pertanto, tale componente positivo non dovrà essere iscritto come una sopravvenienza attiva ma come un’imposta in “avere”.

Tra l’altro, la rateizzazione del nuovo importo dovuto a seguito della definizione necessita che il residuo importo da corrispondere oltre l’esercizio 2023 sia inquadrabile e classificabile come posta passiva oltre l’esercizio. Tale precisazione avviene in ossequio al paragrafo 23 dell’Oic 19, dedicato ai debiti. Inoltre, è necessario che a seguito della definizione, ad esempio della lite fiscale, l’eventuale importo iscritto alla voce passiva B2 “per imposte differite” transiti alla voce debiti tributari per l’insussistenza dei requisiti di classificazione nel fondo, poiché l’importo diviene certo e determinato non solo quantitativamente ma anche temporalmente. Di tale adesione dovrà esserne data adeguata informazione in nota integrativa.

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