Controlli e liti

PACE FISCALE/1 - Niente definizione liti pendenti per i ruoli sugli omessi versamenti

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Sono arrivati i primi chiarimenti del Fisco sulla definizione delle liti pendenti, ma i dubbi che rimangono sono ancora tanti. Come illustrato nella circolare 6/E di ieri, 1° aprile 2019, rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli accertamenti, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente usati e, in generale, le liti sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

La definizione è ammessa soltanto per le liti tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate (si veda anche altro articolo in pagina), che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Per la domanda, si deve usare il modello approvato il 18 febbraio, con provvedimento n. 39209/2019, che detta le modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, concernenti la definizione delle liti tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate. Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Anche se non si deve pagare nulla, per avvalersi della definizione, si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019.

L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza del Fisco in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'agenzia delle Entrate è soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dagli importi dovuti, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Per l'agenzia delle Entrate, non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale, non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non sono state versate (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di semplice riscossione. Sono invece ammessi alla definizione i ruoli che: scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio, in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.

I chiarimenti non risolvono diversi problemi, a partire dai contributi Inps indicati negli accertamenti del Fisco. La chiusura della lite è una chiusura a metà, che vale per le imposte, ma che lascia in sospeso i contributi Inps, che l'istituto previdenziale pretende per l'intero ammontare, a prescindere dalla chiusura della lite. Peraltro, i tanti contenziosi, riferiti alle precedenti edizioni, sono sempre stati favorevoli per i contribuenti, con i Tribunali che hanno bocciato la richiesta dei contributi Inps, basata sull'accertamento del Fisco.

Per approfondire

L’iter procedurale e le regole per la definizione agevolata delle liti pendenti e in Cassazione (clicca qui per consultare il documento)
a cura di Laura Ambrosi - Tratto da: Condono24

Agenzia delle Entrate, circolare 6/E del 1° aprile 2019

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