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Paese di origine della merce spedita e identificativo Iva del destinatario, così cambiano gli Intrastat dal 2022

Nuove informazioni per finalità statistiche. Gli Stati membri non dovranno trasmettere i dati con analoghe caratteristiche sugli arrivi intracomunitari di beni

di Francesco D’Alfonso

Dal 1° gennaio 2022, nei modelli Intrastat relativi alle spedizioni di beni dovranno essere indicate due informazioni ulteriori, per finalità statistiche. Allo stesso tempo, gli Stati membri non saranno più obbligati a trasmettere i dati, aventi analoghe caratteristiche, sugli arrivi intracomunitari di beni. Questo è quanto può ricavarsi, tra le altre cose, dal regolamento Ce 27 novembre 2019, n. 2019/2152/Ue, che abroga, con effetto dal 1° gennaio del prossimo anno, il regolamento Ce n. 638/2004, il quale attualmente disciplina il sistema Intrastat.

Attraverso tale sistema, lo ricordiamo, vengono segnalate le operazioni commerciali nella Ue che coinvolgono operatori nazionali, al fine sia di attuare il controllo fiscale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie sia di produrre informazioni statistiche sugli scambi di beni con altri Stati membri. Quanto, in particolare, alle informazioni statistiche, il regolamento Ce 638/2004 prevede che ciascun Stato della Ue debba rilevare i dati concernenti le spedizioni e gli arrivi di merci tra Stati membri, i quali saranno poi successivamente trasmessi ad Eurostat.

Ogni Stato membro, nello specifico, definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni, sia nello Stato membro di spedizione che in quello di arrivo.

Ciò nondimeno, al fine di non gravare sulle piccole imprese, ciascun Stato membro può fissare soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire dette informazioni o, comunque, possono fornire informazioni semplificate oppure usufruire di altre semplificazioni.

La misura delle soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, fissata da ciascun Stato membro, deve tuttavia comunque garantire la copertura di almeno il 97% del totale delle spedizioni e di almeno il 93% del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione. In particolare, nel nostro Paese la soglia prevista per l’esonero dall’obbligo di comunicazione

per finalità statistiche è attualmente di 100mila euro per le cessioni di beni e 200mila euro per gli acquisti di merce.

Inoltre, sebbene gli elementi da indicare nelle dichiarazioni Intrastat varino da uno Stato membro ad un altro, essendo comunque possibile raccogliere informazioni aggiuntive (ad esempio, condizioni di consegna), vi sono dati che devono necessariamente essere comunicati in tutti gli Stati della Ue (ad esempio, valore e quantità dei beni).

A partire dal 1° gennaio 2022, il regolamento Ce 638/2004 non sarà tuttavia più applicabile e, in materia di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, occorrerà invece fare riferimento al regolamento Ce 2152/2019, che istituisce un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese. Con tale regolamento, in particolare, è stato introdotto un nuovo programma obbligatorio di scambio di dati tra Stati membri relativo alle spedizioni/arrivi di beni nella Ue.

Nel dettaglio, sono ora richieste agli Stati membri di spedizione due informazioni supplementari obbligatorie (Paese d’origine della merce spedita e numero di identificazione Iva del destinatario dei beni), per cui coloro che effettuano spedizioni intra-unionali dovranno necessariamente comunicare anche tali informazioni.

Quanto poi alla possibilità, per gli Stati membri, di prevedere esoneri dall’obbligo in questione, è ora richiesto soltanto che le informazioni statistiche raccolte coprano almeno il 95% del valore del totale delle spedizioni intra-Ue di beni di ciascuno Stato Ue verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

La previsione di un maggior numero di informazioni da comunicare obbligatoriamente nello Stato membro di spedizione, infine, ha consentito al legislatore Ue di rendere facoltativa, per gli Stati membri di destinazione, la trasmissione (e, quindi, la raccolta) dei dati sugli arrivi intra-Ue dei beni.