Adempimenti

Pagamento Iva a carico dei marketplace

Il trasporto dei beni è imputato alla fase B2C. Rilevante il Paese d’arrivo

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di Anna Abagnale e Simona Ficola

Individuate le regole Iva interne per la gestione delle cessioni tramite marketplace. Dallo schema di decreto legislativo emerge che la novella consiste, in primis, nell’introduzione di una norma, l’articolo 2-bis del Dpr 633/1972 che definisce il tipo di operazione «facilitata» dall’interfaccia elettronica, coinvolgendo nella riforma una serie di articoli ad essa collegati: 6, comma 7 (momento di effettuazione dell’operazione), 10, comma 3 (esenzione), 19, comma 3, lett. d-bis (detrazione Iva), 36-bis (fatturazione) e 39 (conservazione della documentazione). In particolare, si considerano effettuate dal marketplace, ovvero dal soggetto che tramite un’interfaccia elettronica facilita la vendita, le seguenti operazioni: vendite a distanza intraUE di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione/trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione del consumatore finale, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Ue; vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, di valore non oltre 150 euro.

In entrambi i casi, si realizza una fictio iuris per cui la vendita del prodotto dal fornitore al consumatore attraverso la piattaforma digitale si ritiene suddivisa in due operazioni: 1. la cessione dal cedente all’interfaccia elettronica (B2B); 2. la cessione dall’interfaccia al consumatore finale (B2C). Il trasporto/spedizione dei beni è imputato a quest’ultima operazione B2C (articolo 38-bis, comma 4, Dl 331/1993) e sarà territorialmente rilevante nel Paese di destinazione delle merci; mentre la prima cessione B2B, considerata «cessione senza trasporto», si ritiene effettuata nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione.

Quanto al fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, questo scatta al momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Non rilevano, pertanto, né la consegna del bene né l’emissione della fattura. E ciò vale sia per la cessione che si considera effettuata dalla piattaforma sia per le cessioni che si considerano effettuate nei confronti di tale soggetto. In riferimento ad entrambe le tipologie di vendite realizzate attraverso l’ausilio della piattaforma elettronica il debitore dell’imposta diventa il marketplace.

La disciplina, con fini di semplificazione e antievasione, sposta sulla piattaforma gli obblighi Iva. Sicché, la prima operazione (fornitura B2B se territorialmente rilevante all’interno dell’UE) è esente dall’imposta, fermo restando il diritto del fornitore di detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto/importazione dei beni ceduti. La seconda operazione sarà una vendita a distanza di beni importati o intraUE a seconda dei casi che potrà essere gestita dalla piattaforma ricorrendo ai regimi speciale dell’Oss o Ioss.

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