Controlli e liti

Paradisi fiscali, la presunzione non è retroattiva

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Non è applicabile ai periodi d’imposta 2006 e 2007 l’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009, in base al quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria che sono possedute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Questa disposizione, infatti, ha natura sostanziale e, pertanto, non può avere efficacia retroattiva. È questo il principio espresso dalla Ctr di Milano nella sentenza 1865/1/17 (presidente Labruna, relatore Aondio), depositata il 28 aprile scorso.

Nel caso deciso dai giudici milanesi, l’agenzia delle Entrate contestava a un contribuente per i periodi d’imposta 2006 e 2007 il possesso di investimenti e di disponibilità finanziarie risultanti su un conto corrente svizzero e non dichiarate in corrispondenza del quadro RW, e ne recuperava a tassazione il relativo ammontare (in qualità di redditi omessi ai fini Irpef) in applicazione della presunzione legale prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009, in base al quale si devono considerare costituiti mediante redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie che sono detenute in Stati o territorio a regime fiscale agevolato in violazione degli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale.

Il ricorrente resisteva alle contestazioni dell’ufficio e sottolineava (da un lato) l’impossibilità di applicare retroattivamente l’articolo 12 e (dall’altro) l’irrilevanza reddituale delle disponibilità estere possedute, data la stretta connessione tra queste disponibilità e le somme derivate dalla cessione di unità immobiliari effettuate tra il 1983 e il 2002.

I giudici di primo grado annullavano gli atti impositivi, riconoscendo l’irretroattività della presunzione stabilita dall’articolo 12, comma 2, decreto legge 78/2009.

A seguito dell’appello depositato dall’ufficio, anche la Ctr ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento, per l’impossibilità di applicare retroattivamente l’articolo 12. Secondo i giudici, infatti, la disposizione, ponendo una presunzione legale, ha una natura sostanziale, dal momento che il contribuente può vincere tale presunzione solo provando che la disponibilità estera non è stata il frutto di evasione fiscale. Pertanto, anche in base al principio dell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto, il contribuente non può essere obbligato a precostituirsi una tale prova prima che la legge preveda questo onere.

Inoltre, i giudici di appello hanno evidenziato che l’irretroattività della legge tributaria trova riconoscimento nell’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che ha codificato il principio per cui «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo», salvo che l’efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista. Quindi, la presunzione legale prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009 non può che trovare applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 2010.

Ctr Lombardia 1865/1/17

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