Imposte

Pari ritenuta nell’Ue sugli utili distribuiti

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di Andrea Barison

Il principio della libera circolazione dei capitali e quello della libertà di stabilimento nell’ambito dell’Unione europea impongono che a parità di situazioni sia applicata la medesima imposizione fiscale. Ad affermarlo è stata la sentenza 996/2/2018 della Ctr Abruzzo (presidente Como, relatore Baiocco).

Il caso

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato dalla liquidatrice di una società domiciliata in uno Stato membro dell’Unione europea, e della quale era socio unico, contro il diniego di rimborso delle maggiori ritenute che le erano state operate in relazione a dividendi distribuiti in Italia nel periodo di imposta 2013.

I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, condannando la ricorrente anche al rimborso delle spese processuali sulla base del presupposto che la società liquidatrice non fosse legittimata a richiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite.

La contribuente decide allora di proseguire nella difesa del suo diritto, rivolgendosi alla Ctr e rimarcando che la sua legittimità ad agire derivava dal fatto che all’epoca dei fatti era la liquidatrice della società beneficiaria dei dividendi.

L’amministrazione finanziaria si costituisce in giudizio, sostenendo che la ricorrente non aveva prodotto un’adeguata certificazione dell’autorità fiscale del proprio Paese attestante il mancato recupero nel proprio Stato di residenza delle ritenute che le erano state operate nel territorio italiano. Inoltre non aveva dimostrato di essere la titolare effettiva del reddito in questione.

La sentenza

I giudici di secondo grado accolgono l’appello, condannando l’ufficio anche al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Innanzitutto la commissione rileva che la ricorrente, in qualità di liquidatrice della società all’epoca dei fatti, era pienamente legittimata ad agire per richiedere il rimborso delle maggiori imposte trattenute.

Osservano, inoltre, i giudici come sia incontestato il fatto che alla società sui dividendi distribuiti in Italia fosse stata operata la ritenuta fiscale del 20% anziché quella dell’1,375% (ora 1,20%, articolo 27, comma 3-ter del Dpr 600/1973) corrispondente a quella che avrebbe dovuto subire un pari soggetto nazionale. E questo in base al principio di derivazione comunitaria che esige parità di imposizione tra soggetti economici operanti all’interno dell’Unione europea.

La conclusione

Nel caso di specie si trattava di utili distribuiti da una società italiana a favore di un soggetto domiciliato in uno Stato comunitario non avente in Italia una stabile organizzazione e, quindi, assoggettato a tassazione nel proprio Stato di residenza.

In conclusione, i giudici puntualizzano che da una parte il principio di libera circolazione dei capitali e dall’altro la libertà di stabilimento impongono, a parità di situazioni, la medesima imposizione fiscale. Di conseguenza, il ricorso presentato dalla ricorrente deve essere accolto e l’ufficio va condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Ctr Abruzzo 996/2/2018

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