Adempimenti

Partita Iva ancora aperta per le prestazioni non riscosse

di Gian Paolo Tosoni

L’agenzia delle Entrate con la risposta 20/2019 di ieri a una consulenza giuridica ha precisato che la chiusura della partita Iva può ben avvenire anche dopo la cessazione della attività qualora ciò sia necessario per la fatturazione di operazioni che si manifestano successivamente.

La istanza è stata posta da un gruppo di giovani che già titolari di partita hanno vinto un concorso pubblico e quindi sono stati assunti dalla pubblica amministrazione. La loro richiesta era relativa alla possibilità di poter mantenere aperta la partita iva per fatturare il saldo delle prestazioni professionali pur essendo diventati dipendenti pubblici.

L’agenzia delle Entrate ha ricordato che la prassi e la giurisprudenza hanno ribadito che la cessazione della attività professionale con conseguente cessazione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto il professionista che non svolge più la attività professionale non può cessare la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell’ambito della attività professionale ancora da fatturare ai propri clienti.

Tale principio è stato espresso dall’Agenzia con la circolare 11 del 16 febbraio 2007 e risoluzione 232 del 20 agosto 2009. Nella occasione era stato ribadito che la cessazione della attività professionale non coincide con momento in cui il contribuente si astiene dal porre in essere prestazioni professionali, ma successivamente quando chiude i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Gli stessi principi sono stati confermati anche dalla Cassazione con la sentenza 8059 del 21 aprile 2016.

L’Agenzia suggerisce ai giovani istanti neo assunti nella pubblica amministrazione la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni non ancora riscosse, in quanto la normativa Iva prevede anche la fatturazione anticipata. In questo modo una volta emessa la fattura ancorché l’incasso non sia stato percepito la partita iva può essere spenta.

L’Agenzia tuttavia non risponde alla vera domanda posta dagli istanti e cioè se essi potessero tenere aperta la partita iva per fatturare gli arretrati senza entrate in una posizione di incompatibilità con la loro nuova posizione di dipendente pubblico. Tale problema esula dall’ambito di competenza delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 20/2019

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