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Passaggio di regime, la rettifica della detrazione va segnalata nella dichiarazione Iva

L’ammontare di imposta da versare o il credito da recuperare devono essere indicati nel rigo VF70. Nel modello 2022 gli effetti di chi ha cambiato lo scorso anno

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, mentre il 16 marzo occorre versare l’eventuale saldo per l’anno 2021. Per i soggetti che operano in agricoltura e applicano il regime speciale occorre prestare particolare attenzione ad alcune regole particolari.

Le percentuali di compensazione

Segnaliamo, anzitutto alcune novità della dichiarazione 2022 (si vedano modello e istruzioni). Nei righi VE3 (sezione 1), VF4 (sezione 1), VF41 (sezione 3-B), la percentuale di compensazione del 6%, relativa alla cessione di prodotti legnosi, è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento. Si ricorda, infatti, che con decreto ministeriale 19 dicembre 2021 è stato previsto l’innalzamento della percentuale di compensazione per l’anno 2021 con riferimento alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno (compresa la segatura), legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. Si ricorda che, invece, resta conferma la percentuale di compensazione del 2% per le cessioni di legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato.

Negli stessi quadri sono poi state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95%, relative alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5% prevista, per l’anno 2021, dall’articolo 68, comma 1, del Dl 73/2021.

L’introduzione delle nuove percentuali di compensazione nel quadro VE, si ricorda, riguarda i pochi casi in cui la percentuale di compensazione assume la funzione anche di aliquota Iva. I casi sono due.

1) Il primo riguarda le cessioni effettuate da agricoltori in regime di esonero che non hanno superato, nel 2020, l’ammontare di 7mila euro di volume d’affari, ma che nel 2021 hanno effettuato operazioni non agricole in misura superiore a due terzi del proprio volume d’affari. In questo caso, infatti, gli agricoltori devono presentare la dichiarazione Iva per l’anno in cui hanno perduto il regime di esonero e non dall’anno successivo.

2) Un secondo caso in cui la percentuale di compensazione diventa anche aliquota riguarda i produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi) e che hanno applicato le percentuali di compensazione.

Le percentuali di compensazioni indicate nella sezione 1 del quadro VF sono, invece, necessarie per le cooperative che hanno ricevuto conferimenti di prodotti agricoli dai soci in regime speciale e per gli acquirenti che hanno acquistato prodotto da agricoltori esonerati e quindi abbiano emesso l’autofattura con l’aliquota pari all’ammontare della percentuale di compensazione.

Infine, la sezione 3-B del quadro VF riguarda tutte le imprese agricole, che hanno applicato nel 2021 il regime speciale al fine di determinare l’Iva detraibile.

I cambi di regime

Particolare attenzione poi ai produttori agricoli che transitano dal regime ordinario a quello speciale o viceversa perché si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione.

Nel caso di passaggio dal regime normale al regime speciale la rettifica ha lo scopo di fare versare l’imposta assolta per l’acquisto dei beni o servizi non utilizzati che, in vigenza del regime normale, era stata detratta interamente; nel caso inverso, invece, il problema che si pone è quello di recuperare l’Iva assolta e non detratta per effetto dell’applicazione del regime speciale sull’acquisto dei beni che risultano in rimanenza al 31 dicembre, da contrapporre a quella sulle vendite degli stessi beni, interamente dovuta, che avverranno dal 1° gennaio dell’anno successivo in applicazione del regime normale. Le modalità da seguire sono contenute nella circolare 328/E del 1997 e l’ammontare di Iva da versare o il credito da recuperare devono essere indicati nel rigo VF70 del modello Iva.

Infine la rettifica va effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano. Nel modello Iva 2022 occorre, quindi, indicare la rettifica della detrazione per coloro che hanno mutato il regime a decorrere dal 1° gennaio 2021.