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Patent box, gli effetti della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

L’eventuale eccedenza può essere riportata e utilizzata negli esercizi successivi

di Micaela Marini

La domanda

Il nuovo regime patent box (articolo 6 del Dl 146 del 21 ottobre 2021) consente alle imprese titolari di titoli di privativa industriale di beneficiare di un’agevolazione fiscale nella forma della maggior deduzione (+110%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per giungere all’ottenimento del titolo di privativa (è possibile includere i costi sostenuti fino agli otto esercizi precedenti l’ottenimento del titolo). Tale maggior deduzione comporta un abbattimento dell’utile fiscale, da cui deriva il beneficio che si manifesta in un risparmio su Ires e Irap.Ci si interroga sulla possibilità di godere del beneficio anche qualora la maggior deduzione dei costi di ricerca e sviluppo dovesse portare a un utile fiscale negativo, in particolare andando a riportare la perdita fiscale agli esercizi successivi. È possibile utilizzare l’eventuale quota “eccedente” negli anni successivi a quello in cui si attiva il regime patent box a seguito dell’ottenimento di un titolo di privativa? Risulterebbe di particolare interesse per le imprese che nell’anno di ottenimento del titolo che nell’anno di ottenimento del titolo di privativa hanno registrato utili modesti oppure una perdita.

Nel caso descritto, la maggior deduzione dei costi di ricerca e sviluppo prevista dal nuovo regime patent box può essere utilizzata anche qualora si generi una perdita fiscale.

Come sottolineato dal lettore, l’articolo 6 del dl 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 215/2021 e successivamente modificato dalla legge 234/2021, ha introdotto il nuovo regime patent box che consente di maggiorare del 110% le spese di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di software protetti da ...