Patent box senza marchi ma salve le opzioni 2015-2016
Marchi commerciali fuori dal patent box. Con la manovra correttiva l’Italia si adegua alle prescrizioni Ocse che non consentono l’ingresso nel regime agevolato per i marchi commerciali dopo il 30 giugno 2016. La modifica normativa era dunque attesa, e giunge anche in maniera tardiva rispetto sugli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse.
Le richieste Ocse
Al fine di eliminare fenomeni distorsivi l’Action 5 del progetto Beps (Base erosion and profit shifting) e, in particolare, il documento Agreement on modified nexus approach for Ip regimes, impedisce che dopo la data del 30 giugno 2016 ci siano nuove ammissioni in regimi di patent box difformi da quelli indicati nella stessa Action 5. Ebbene, l’Action 5 consente di includere nel regime agevolato solamente i brevetti ed il software protetto da copyright (par. 34 e seguenti), con espressa esclusione dei marchi commerciali (par. 38) e del know how (ammesso solo a determinate condizioni).
L’Action 5 consente inoltre ai contribuenti già ammessi a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016 di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di 5 anni (ovvero fino al 30 giugno 2021). L’attuale regime di patent box introdotto dalla legge finanziaria del 2015 è quindi non conforme alle regole Ocse sottoscritte dall’Italia, consentendo di includere nell’agevolazione anche i marchi.
La circolare 11/E del 2016 aveva sottolineato come le questioni di natura interpretativa relative al nostro regime di patent box dovessero far riferimento ai principi Ocse, «sempreché la normativa italiana non preveda diversamente».
In questo quadro di riferimento, pertanto, le istanze di adesione al regime presentate dopo il 30 giugno 2016– pur se in contrasto con le regole Ocse – erano conformi con la normativa italiana.
L’intervento normativo
Il decreto interviene in tale contesto stabilendo l’esclusione dei marchi dal regime italiano di patent box, che si allinea pertanto alle regole Ocse. Secondo le prime indicazioni circolate si prevede una decorrenza alla modifica normativa. Sicuramente resteranno in piedi fino a scadenza del quinquennio tutti i regimi già esistenti al 30 giugno 2016. L’esistenza del regime andrebbe opportunamente intesa come esercizio dell’opzione (e presentazione dell’istanza «base»), anche se una lettura più rigida vorrebbe che entro la deadline del 30 giugno si sia verificata anche una conferma da parte delle Entrate sull’ammissibilità dell’istanza.
Allo stesso modo, nonostante il contrasto con le prescrizioni dell’Action 5, dovrebbero essere “salve” per l’intero quinquennio le opzioni esercitate entro la data di entrata in vigore delle nuove regole, in quanto effettuate in conformità alla legislazione vigente.
Si ricorda in proposito che secondo il Dm del 2015, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione per il regime andava comunicata con l’apposito modello. A decorrere dal terzo periodo successivo al 2014 (2017), l’opzione va invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
Pertanto, per i soggetto “solari”, l’opzione per il 2017 va esercitata attraverso il modello relativo al 2017 (Redditi 2018), e quindi sarà necessariamente successiva all’entrata in vigore delle nuove regole sui marchi. Dovrebbero restare valide, oltre le opzioni presentate entro il 31 dicembre 2016, anche quelle esercitate attraverso l’apposito modello dai soggetti con esercizio a cavallo entro la data di entrata in vigore delle nuove regole (es. soggetto con esercizio chiuso al 31 marzo 2017 che ha presentato istanza entro il 31 marzo)