Patent box, tre vie per recuperare il bonus degli esercizi precedenti
In caso di ruling successivo al periodo d’imposta in cui è stata presentata l’istanza, la detassazione da patent box può essere recuperata anche nella dichiarazione Redditi 2018.
I soggetti che sfruttano direttamente gli IP (Intellectual property), oltre a esercitare l’opzione per il patent box, devono obbligatoriamente presentare l’istanza al fine di definire, in contraddittorio con l’agenzia delle Entrate, i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile (cosiddetto ruling obbligatorio). I soggetti, invece, che sfruttano indirettamente gli asset, possono determinare autonomamente il reddito agevolabile ovvero utilizzare comunque la procedura di ruling (cosiddetto ruling facoltativo).
Sia nei casi di ruling obbligatorio che di quello facoltativo, l’opzione quinquennale decorre dall’esercizio di presentazione dell’istanza, mentre lo sfruttamento della detassazione del reddito può avvenire a partire dall’esercizio in cui viene «stretto» l’accordo con l’agenzia delle Entrate. Pertanto, ci si può trovare nella situazione in cui l’accordo viene definito in esercizi successivi a quello in cui è stata presentata l’istanza.
Si consideri, per esempio, un contribuente che esercita l’opzione per il patent box già con riferimento al 2015, primo anno di entrata in vigore dell’agevolazione in commento. Pur presentando l’istanza nello stesso esercizio 2015, addiviene all’accordo con l’Agenzia solo nel 2017.
In questo caso il contribuente può iniziare a sfruttare l’agevolazione dal 2017, anche con riferimento ai redditi detassabili maturati nel 2015 e 2016 ma, per recuperare l’agevolazione relativa ai precedenti periodi d’imposta, l’agenzia delle Entrate individua diversi metodi, attraverso la circolare n. 11/E/2016, che va riletta alla luce delle novità normative introdotte in tema di dichiarazione a favore dal Dl 193/2016.
In primo luogo può essere presentata una dichiarazione integrativa a favore sia per il 2015 che per il 2016, tenendo in considerazione diverse modalità di utilizzo del credito o maggior credito scaturente dalla dichiarazione integrativa, a seconda del momento di presentazione della stessa, come disposto dal comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998. Ove, infatti, la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito o maggior credito può essere immediatamente oggetto di compensazione mentre in caso contrario, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
Una seconda possibilità è quella di presentare istanza di rimborso, ove ne ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Un terzo sistema è quello di «sfruttamento» dell’agevolazione maturata negli esercizi 2015, 2016 e 2017, nel modello Redditi 2018. In tale caso, specifica la circolare n. 11/E/2016: «la somma delle variazioni in diminuzione sconterà le aliquote Irpef/Ires e Irap vigenti nell’anno d’imposta 2017».
Nella scelta del metodo, quindi, è bene tenere conto che dal 2017 l’Ires è passata dal 27,5 per cento al 24 per cento e, perciò, in linea di massima, non risulta essere favorevole al contribuente Ires inserire la detassazione anche degli esercizi 2015 e 2016 nel modello Redditi 2018, visto che con le integrative a favore vi è un risparmio del 27,5 per cento. Per i soggetti Irpef, invece, si deve tenere in considerazione la situazione reddituale soggettiva del contribuente ossia le aliquote medie dei vari periodi d’imposta.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco