Finanza

Patrimonio destinato, al via gli aumenti di capitale

In Gazzetta il Dm sul sostegno Cdp per le Spa con almeno 50 milioni di fatturato

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di Paolo Rinaldi

A distanza di parecchi mesi dall’entrata in vigore del Dl 34/2020 che all’articolo 27 ha introdotto il «Patrimonio destinato» di Cassa depositi e prestiti (Cdp), con il decreto attuativo del ministero dell’Economia 26 del 3 febbraio 2021 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 marzo) viene scaricata a terra a favore delle medie imprese italiane tutta la potenza dei 44 miliardi di euro prevista da Rilancio.

Viene chiarita in dettaglio l’operatività del «Patrimonio destinato» a favore della platea delle imprese destinatarie, rappresentate dalle Spa con fatturato consolidato non inferiore a 50 milioni di euro, rispetto alle quali si richiede la mancanza di grave irregolarità contributive o fiscali (comunque sanabili ex post), nonché delle altre situazioni di seri illeciti in capo alla società, amministratori e soci di controllo meglio precisate nel decreto attuativo.

Il decreto diverse modalità e parametri di intervento a seconda che esso si svolga nell’ambito del temporary framework sugli aiuti di stato, ovvero a mercato, o sia infine destinato ad imprese in crisi temporanea.

Gli interventi nell’ambito del temporary framework sono rappresentati da aumenti di capitale sociale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili (a conversione obbligatoria o meno) e non convertibili. Sono destinatarie le imprese che in assenza del sostegno di Cdp rischierebbero di perdere la continuità aziendale, (sulla base del deterioramento del rapporto debito / patrimonio netto e debito / Mol rispetto al dato di settore ed allo storico 2019), e che non hanno potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili.

Dovrà inoltre trattarsi o di imprese appartenenti a settori strategici (settori di ferrovie, strade, autostrade, trasporti, porti, aeroporti e ciclovie) o di rilevante interesse nazionale o alto contenuto tecnologico (difesa, sicurezza, infrastrutture, comunicazione, energia, ricerca e sviluppo ad alta tecnologia, turistico alberghiero, agroalimentare-distributivo e gestione di beni culturali e artistici), società con fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro o infine che rientrano nel 30 percento delle imprese con maggior numero di dipendenti della provincia in cui hanno sede o stabilimento produttivo.

Nel caso di prestiti subordinati non convertibili occorrerà anche che non si tratti di Pmi, che vi sia stata una riduzione di fatturato del 10% e che l’impresa non sia in difficoltà né sottoposta a procedura concorsuale.

Per gli interventi nell’ambito del temporary framwork la finestra temporale disponibile è poco più che semestrale, in quanto la sottoscrizione dei relativi contratti dovrà intervenire entro e non oltre il 30 settembre 2021, mentre nel caso di prestiti subordinati non convertibili il termine è ancora più breve, al 30 giugno 2021.

Previsti limiti quantitativi di intervento per la quota di capitale sociale da sottoscrivere (anche a seguito della conversione dei prestiti obbligazionari), che non può superare il 20% del capitale sociale ovvero delle azioni sul mercato per le società quotate. I prestiti obbligazionari non possono superare il 24,99% delle azioni in circolazione.

Ogni singolo intervento non è superiore a 25 milioni di euro per i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, a 1 milione di euro per i prestiti convertibili, e 100 milioni di euro per gli aumenti di capitale. Per i prestiti subordinati, l’importo è pari a due terzi del costo del lavoro 2019, ma soggetto al cumulo con gli altri aiuti - in particolare i finanziamenti garantiti dallo stato ai sensi del paragrafo 3.2 del temporary framework.

Il decreto fissa anche i parametri di rendimento dei prestiti obbligazionari (convertibili e non), incluse anche le condizioni di rimborso anticipato e le modalità di exit, con rendimenti e importi minimi di rimborso e clausole di maggiorazione in caso di ritardo. Notevoli anche gli impegni dell’impresa, ancora più vincolanti di quelli previsti per gli strumenti partecipativi dell’articolo 26 del Dl Rilancio.

Gli interventi a mercato sono possibili per le imprese con due esercizi su tre in utile, non in situazione di difficoltà finanziaria e senza segnalazioni a sofferenza o con limitati sconfini per cassa. In questo caso Cdp interverrà con aumenti di capitale sociale o prestiti obbligazionari, ma senza subordinazione.

In tutti i casi di ingresso di «Patrimonio destinato» vi sarà un processo valutativo che si baserà sui dati di borsa se l’impresa è quotata, ovvero su una valutazione a mercato dell’impresa fornita da un advisor indipendente scelto nell’ambito degli elenchi di Cdp, il quale opererà sulla base di una vendor due diligence predisposta a cura del revisore contabile della società.

Patrimonio destinato potrà intervenire anche indirettamente, utilizzando Oicr già esistenti e dotandoli delle necessarie risorse finanziarie, pur con il mantenimento dei vincoli e dei focus già previsti dal regolamento.

Disposizioni a parte sono infine previste per l’intervento nelle società in crisi, di particolare complessità e rischio rispetto ai precedenti.

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