Patrimonio negativo ma scissione asimmetrica ok
La scissione asimmetrica di una società immobiliare con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto negativo (ma di valore venale positivo) non è qualificabile come operazione elusiva, nemmeno se, anteriormente all’operazione, vi sia un «rimescolamento» del capitale sociale della società beneficiaria. E ciò principalmente in quanto il passaggio del patrimonio della società scissa a una società beneficiaria (che non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato) «non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa». È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 101 , nel cui ambito è stato analizzato un caso che, sinteticamente può essere riassunto come segue:
a) il capitale sociale della società scindenda è ripartito tra sette soci;
b) il capitale sociale della società beneficiaria (si tratta di una società “operativa”) è ripartito fra tre dei sette soci;
c) uno di questi tre soci della società beneficiaria, prima dell’operazione di scissione, cede la sua quota di partecipazione al capitale della società, la quale rimane con due soci;
d) per effetto della scissione, dalla società scissa viene estroflesso un determinato compendio immobiliare, il quale viene allocato nella società beneficiaria (nel caso specifico, si tratta di immobili già in utilizzo della società beneficiaria per effetto di un contratto di locazione); nella società scissa permangono comunque alcuni beni immobili;
e) per effetto del concambio di scissione i due soci della società beneficiaria escono dalla società scissa (e restano unici soci della società beneficiaria, accresciuta patrimonialmente per effetto della scissione); nella società scissa rimangono cinque soci .
Per quest’ultima ragione, la scissione assume dunque la conformazione di una scissione asimmetrica, la quale è, per così dire, l’estremizzazione della scissione non proporzionale: talmente tanto non proporzionale, che taluno dei soci della società scissa non partecipano per nulla alla società beneficiaria, ma trovano compensazione espandendo la caratura delle loro quote nella società scissa.
Nel caso specifico, l’assegnazione alla società beneficiaria di un patrimonio netto di valore contabile negativo conduce a un incremento in egual misura del patrimonio netto contabile della società scissa; in capo alla società beneficiaria, vi è l’iscrizione del patrimonio espunto dalla società scissa in linea con il valore economico corrente a questo attribuibile e, quindi, l’iscrizione di un patrimonio con valore netto contabile positivo.
Con l’attribuzione alla società scissa di un patrimonio netto contabile di valore negativo, in capo alla società scissa emerge una riserva per scissione negativa, la quale viene considerata fiscalmente in capo alla società scissa come una riserva di utili; in capo alla società beneficiaria, vi è invece l’emersione di un disavanzo da concambio, che sarà successivamente portato a incremento degli immobili trasferiti alla beneficiaria per effetto della scissione.
Agenzia delle Entrate, risposta 101 del 6 dicembre 2018