Patteggiamento per il reato di fatture false se si paga prima il debito
La sentenza 25656 della Cassazione contraddice l’ordientamento della stessa sezione. Per l’illecito potrebbe non emergere un debito d’imposta
In presenza di emissione di fatture false il patteggiamento è subordinato al pagamento del debito tributario. A precisarlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 25656/2022 che contraddice l’orientamento espresso anche di recente dalla medesima sezione.
Un imprenditore imputato di aver emesso fatture soggettivamente inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) patteggiava la pena.
La Procura generale ricorreva in cassazione perché non era stato estinto preventivamente il debito tributario. La Suprema corte ha accolto il ricorso rilevando che anche per l’emissione di false fatture il patteggiamento è subordinato alla preventiva estinzione del debito tributario e delle relative sanzioni e interessi (articolo 13-bis del Dlgs 74/2000).
I motivi della decisione meriterebbero forse un ulteriore approfondimento. Pur volendo ritenere applicabile a tutti i reati tributari la condizione della preventiva estinzione del debito tributario per l’accesso al patteggiamento, circostanza peraltro esclusa dalla Cassazione anche di recente (sentenza 1582/2021), non di rado nei confronti di chi emette fatture false non sorge alcun debito tributario. Non si tratta infatti di un illecito che fa emergere una maggiore imposta. Così, se il contribuente ha regolarmente versato l’imposta relativa alla falsa fattura (come si verifica non di rado) non vi è alcun debito tributario, e quindi non esistono maggiori imposte, sanzioni e interessi che secondo la sentenza devono essere preventivamente e obbligatoriamente versate. Al riguardo, la pronuncia fa riferimento a sentenze della Corte Ue e della Cassazione tributaria secondo cui l’Iva è comunque dovuta per l’emissione della falsa fattura. Ma tali decisioni riguardano i casi in cui chi l’emittente non ha versato l’Iva e non le ipotesi in cui l’imposta sia stata versata (fermo restando la falsità).
Si tratterà quindi di comprendere come il contribuente in questi casi possa estinguere un debito che non ha (in assenza anche di un atto amministrativo con cui vengono chieste sanzioni e interessi).
Se poi dovesse prevalere l’interpretazione secondo cui la preventiva estinzione del debito tributario (fatta eccezione per gli omessi versamenti) è necessaria per il patteggiamento di tutti i reati tributari, non avrebbe più senso l’ulteriore previsione del Dlgs 74/2000 sull’obbligatorietà della confisca del profitto del reato anche in caso di patteggiamento.
È evidente che se il debito tributario (profitto del reato) debba essere restituito prima del patteggiamento, mal si comprende perché la norma preveda anche la confisca successiva, salvo ipotizzare un’illegittima duplicazione del dovuto.