Adempimenti

Payback farmaceutico, nota di variazione per il recupero Iva

La risposta a interpello 73/2020: indicazione al più tardi nella dichiarazione Iva in cui è accertato il dovuto

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

L’azienda farmaceutica che versa il payback sulle forniture di medicinali al servizio sanitario può recuperare l’Iva su tale importo con nota di variazione da computare, al più tardi, nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è definitivamente accertato l’importo dovuto. Questa la risposta 73/2020 dell’agenzia delle Entrate ad un interpello proposto da un’azienda farmaceutica.

Le norme vigenti prevedono che in caso di sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (ossia il costo dei medicinali dispensati al pubblico attraverso le farmacie) o ospedaliera (medicinali somministrati negli ospedali o dispensati ai pazienti direttamente dalla struttura pubblica) le aziende farmaceutiche debbano ripianare tale sforamento attraverso il cosiddetto payback. Si tratta di meccanismo che viene attuato attraverso versamenti da parte delle singole aziende farmaceutiche determinati annualmente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) in proporzione al fatturato realizzato da ciascuna di esse nell’ambito della spesa farmaceutica pubblica.

Di fatto si tratta di una riduzione coatta, a posteriori, dei ricavi di vendita; tuttavia sino al 2017 era incerto il trattamento di questi rimborsi a fini Iva, perché si discuteva se si trattasse di un prelievo forzoso a titolo di contributo, da spesare interamente quale costo nell’anno del pagamento, ovvero di una rettifica ex post dei ricavi e, quindi, suscettibile di generare una variazione in diminuzione ex articolo 26 Dpr 633/72 attributiva del diritto a recuperare l’Iva a suo tempo versata. La scelta tra l’una e l’altra interpretazione non è economicamente neutra: su un payback di 100 euro, se non si consente il recupero dell’Iva l’azienda sostiene un costo di 100, mentre emettendo la nota di variazione l’azienda recupera la detrazione di 9,09 euro di Iva (scorporata con l’aliquota del 10% propria del farmaco) e quindi riduce il costo a soli 90,91 euro.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni interpretative per superare tali dubbi ed uniformare il trattamento Iva dei versamenti di payback. In particolare tale legge stabilisce che il diritto alla detrazione dell’Iva sorge con l’effettuazione dei versamenti di payback e prevede l’obbligo delle aziende farmaceutiche di emettere, per recuperare l’Iva, un apposito documento contabile – analogo alla nota di variazione Iva – che indichi gli estremi dell’atto con cui l’Aifa ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 27 dicembre 2018), il diritto alla detrazione dell’imposta poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2018. Per gli importi versati negli anni successivi, vale il regime generale delle variazioni in diminuzione dell’Iva disciplinato dagli articoli 19 e 26 del Dpr 633/1972, in base al quale l’Iva a credito originata dalla rettifica può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Il quesito posto all’Agenzia riguardava un caso peculiare in cui l’azienda aveva contestato il calcolo del payback fatto dall’Aifa nel 2018 (e riferito all’anno 2016), impugnandolo al Tar, ma aveva provvisoriamente versato le somme ritenute dovute. Nel corso del 2019 tutti i contenziosi pendenti con l’Aifa sono stati definiti con un procedimento previsto dal cosiddetto decreto semplificazioni (Dl 135/2018) conclusosi con una determina Aifa del 5 luglio 2019.

L’azienda chiedeva se il periodo d’imposta in cui esercitare la detrazione fosse quello in cui era stata pagata la somma (quindi al più tardi entro la presentazione della dichiarazione Iva 2018) o quello in cui l’importo era stato definitivamente accertato come dovuto (quindi al più tardi entro la presentazione della dichiarazione Iva 2019).

L’Agenzia, accogliendo la soluzione proposta dal contribuente, ha ritenuto – in conformità con numerose altre precedenti pronunce in altre materie - che non si debba fare riferimento ai versamenti in acconto, ma esclusivamente al momento in cui il diritto alla detrazione diventa definitivo che, nel caso di specie, coincide con quello in cui l’Aifa ha determinato in via definitiva la somma dovuta.

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