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Pc portatili, laptop, tablet: reverse charge per le cessioni di grossisti a professionisti e imprese

L'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio

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di Marco Magrini e Paolo Parodi


In merito al regime del reverse charge sulle cessioni di pc portatili, la risposta a interpello dell'agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Lazio 913/1414/2020, è in linea con la prassi ma spinge a ulteriori riflessioni circa le diverse situazioni oggettive e soggettive che possono determinarsi nella pratica, sempre tenendo conto della finalità specifica della norma.

La norma

L'articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/72 dispone l'applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Per tutti i soggetti che svolgono attività di commercio all'ingrosso di questi prodotti l'acquisto al fine della successiva rivendita comporta la necessaria applicazione del meccanismo del reverse charge con assolvimento dell'imposta a loro carico mediante integrazione della fattura ricevuta. L'operazione di acquisto infatti si pone certamente prima della successiva rivendita al consumatore finale sia anche esso soggetto passivo Iva laddove non destini il bene a una successiva rivendita ma lo utilizzi come strumentale.

La prassi

La risposta a interpello dell'agenzia delle Entrate Dre Lazio, prendendo spunto dalle conclusioni delle circolari 21/E/16 (par. 2.1), 59/E/10 e dalla risoluzione 36/E/11, conferma che il reverse charge trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, per cui i cedenti (non venditori al dettaglio) dei beni in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d'imposta con il regime dell'inversione contabile. Quindi l'applicazione del reverse charge in questi casi è sicuramente dovuta, a prescindere dalle richieste dei cessionari e dall'uso che questi faranno del bene acquistato, sussistendo quale condizione dirimente la posizione soggettiva del cedente grossista che ovviamente non ha alcuna esigenza di verifica della successiva destinazione del bene ceduto.

Profilo soggettivo cedente

Seguendo questo principio interpretativo costituisce elemento dirimente il profilo soggettivo del cedente che stabilisce l'applicabilità o meno dell'inversione contabile sulla base della sua collocazione quale cedente al dettaglio o all'ingrosso.

Criticità e casistica

La risposta della Dre Lazio afferma che non avrebbe mai rilevanza, agli effetti della possibilità di considerare l'applicabilità del regime del reverse charge, l'elemento oggettivo dell'operazione anche se questo costituisce il primo riferimento identificativo della norma. È certamente condivisibile la considerazione che il soggetto che opera nel settore del commercio all'ingrosso non è tenuto ad acquisire alcuna dichiarazione in ordine all'utilizzo che il cedente farà dei beni acquistati, essendo obbligato all'applicazione automatica del reverse charge: in tal senso, la posizione è assolutamente allineata anche rispetto alla risoluzione 36/E/11.

Meno condivisible è invece la tesi secondo la quale non possano essere in alcun modo considerati la natura del cessionario nè l'impiego che questi farà del bene. Trattasi di profili che la circolare 21/E/16 aveva in qualche modo invece considerato richiamando la ratio legis comunitaria e nazionale, presupposto per l'applicazione del regime; in particolare, il reverse trova giustificazione nella misura in cui si intendono combattere le frodi che si possono annidare nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

In tale contesto avrebbero potuto trovare spazio applicativo anche le dichiarazioni volontariamente rese dal cessionario in relazione alla propria natura di soggetto rivenditore e/o alla destinazione del bene a utilizzo strumentale anziché con finalità di successiva commercializzazione.

Cessioni dei dettaglianti

Seguendo invece la rigida impostazione che scaturisce dalla risposta della Dre Lazio, resterebbero fuori dall'inversione contabile le cessioni di questi prodotti effettuate dalla grande distribuzione, seppure dirette, in modo ormai ricorrente, a soggetti operanti stabilmente nell'ambito di fasi di commercializzazione anteriori a quella destinata al consumatore finale. Non si riterrebbe però contraria all'obiettivo della norma, in questi casi, l'applicabilità del regime del reverse charge in presenza di segnalazione da parte del cessionario al cedente, seppure non prevista, circa la condizione oggettiva e soggettiva dell'acquisto destinato a ulteriori fasi successive di rivendita prima di raggiungere il consumatore finale.

Cessioni dei grossisti

Specularmente, sempre secondo l'impostazione della risposta in commento, resterebbero sempre assoggettate al regime del reverse charge le cessioni operate da grossisti nei confronti di professionisti e di imprese che impiegano i beni in analisi come strumenti per l'esercizio delle loro attività, li contabilizzano fra i beni ammortizzabili e che pertanto non sono affatto riconducibili alla fase della distribuzione che precede il commercio al dettaglio. Ciò evidentemente ha l'obiettivo di una semplificazione distintiva delle fattispecie, ma rischia di determinare effetti contrari all'obiettivo prioritario della norma che ha introdotto, per il settore, il regime dell'inversione contabile.

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