Imposte

Pensionati al Sud, flat tax al 7% anche sulle plusvalenze da cessione di lingotti d’oro

La risposta a interpello 766: rientrano anche le distribuzioni di utili corrisposte da soggetti non residenti

di Antonio Longo

La flat tax del 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia si applica anche su eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro detenuti in cassette di sicurezza presso banche estere. Lo conferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 766/2021.

Il caso

L’istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni del Mezzogiorno con meno di 20mila abitanti. Egli detiene conti correnti e depositi all’estero che producono interessi e una partecipazione in una società con sede in Liechtenstein dalla quale percepisce dividendi, oltre ad alcuni lingotti d’oro depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere venduti. L’istante a breve comincerà a percepire una pensione pubblica tedesca ed è intenzionato ad esercitare l’opzione prevista dall’articolo 24-ter del Tuir. La disciplina in questione si applica alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, colpiti dal sisma del 2016.

Le condizioni di accesso

Per l’accesso al regime non rileva la nazionalità, purché il soggetto sia stato residente fiscale all’estero negli ultimi 5 anni in un Paese con il quale l’Italia abbia una Convenzione contro le doppie imposizioni o un Tiea ovvero che aderisca alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa. Al ricorrere di queste condizioni, i redditi di qualunque natura prodotti all’estero (non solo le pensioni quindi) possono essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 7%, applicabile per un periodo massimo di 10 anni. Condizione necessaria è che il soggetto percepisca «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Vi rientrano tipicamente tutti gli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa (ad esempio, anche il trattamento pensionistico percepito da un ex lavoratore autonomo).

I redditi prodotti all’estero

Per l’individuazione dei redditi prodotti all’estero soggetti al regime di favore occorre rifarsi a criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir per individuare i redditi prodotti in Italia. Si ritiene, ad esempio, che gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al soggetto che trasferisce la residenza in Italia da soggetti esteri o la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere negoziate in mercati regolamentati siano da considerare redditi prodotti all’estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro oggettivo dell’articolo 24-ter del Tuir (circolare 21/E/2020).

Le plusvalenze

Secondo le Entrate sarebbero altresì da considerare redditi prodotti all’estero le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell’articolo 67 del Tuir, ivi incluse quelle rinvenienti da metalli preziosi (la norma aggiunge «sempreché siano allo stato grezzo o monetato»). Con riferimento ai dividendi, si considerano prodotti all’estero i redditi di capitale, tra cui rientrano le distribuzioni di utili, corrisposti da soggetti non residenti.

L’imposta sostitutiva in questione esaurisce l’obbligazione tributaria in Italia sui redditi prodotti all’estero che, pertanto, non dovranno subire alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta domestica.

Gli effetti dell’opzione

Gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Tuttavia, continua ad applicarsi se il versamento viene effettuato entro la data di scadenza del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione; ciò a condizione che l’opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza o al più tardi entro i 90 giorni successivi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©