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Per le attività extra reddito agrario, esenzione Irap dal saldo e dal primo acconto fino a 115mila euro

Il tetto massimo si ottiene sommando il limite posto dalla Ue al contributo de minimis

ADOBESTOCK

di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole la cui attività rientra nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, sono esenti da Irap. Invece per le attività agricole non rientranti nel reddito agrario l’imposta regionale è dovuta; tuttavia è stato possibile usufruire della esenzione relativamente al saldo per l’anno 2019 e per il primo acconto 2020 (articolo 24, Dl 34/2020).

L’esenzione non spettava ai contribuenti il cui ammontare di ricavi 2019 è risultato superiore a 250 milioni di euro. Ricordiamo che le attività agricole non rientranti nel reddito agrario sono le seguenti:

1) attività di allevamento con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;

2) coltivazioni di vegetali oltre il secondo piano produttivo;

3) attività connesse rivolte alla produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015;

4) attività connesse rivolte alla produzione di servizi;

5) agriturismo;

6) produzione di energia elettrica oltre la franchigia di cui al comma 423 della legge 266/2005.

La compilazione del modello Irap

In presenza di queste attività le imprese agricole hanno potuto usufruire dell’esenzione da Irap e quindi in sede di compilazione della dichiarazione Irap devono compilare il prospetto “IS” aiuti di Stato, sezione 18.

Sulla base delle istruzioni al modello il prospetto deve essere compilato nel modo segue:

O nella casella «Tipo di aiuto» si riporta il codice 1;

O nella colonna «Codice aiuto» si riporta il codice 999;

O nella colonna 3 «Quadro» IR;

O nella colonna 4 «Tipo norma» 1;

O nella colonna 5 «Anno» 2020;

O nella colonna 6 «Numero» 34;

O nella colonna 7 «Articolo» 24;

O nella colonna 26 «Tipologia costi» codice 20;

O nella colonna 29 «Importo aiuto» l’importo del saldo Irap 2019 non versato.

Il riporto del credito 2018

L’agenzia delle Entrate con la circolare 25/E del 20 agosto 2020, ha stabilito che il saldo Irap relativo all’anno 2019 per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzato in compensazione esterna o interna. Ne consegue che il credito Irap 2018 potrà essere utilizzato nella dichiarazione Irap 2020 dal secondo acconto in poi. Tale credito deve essere riportato al rigo “IR 28”, sezione 2°, eccedenze di versamenti a saldo che poi si riporta nel rigo IR 30. Ad esempio se il saldo Irap 2019 era pari a 100 e il credito del 2018 era pari a 25, l’esonero dal versamento non è stato per 75, ma di 100 e il credito di 25 lo si riporta al prossimo anno.

Limiti di applicazione del beneficio

La norma prevede che l’esenzione dal pagamento del saldo e primo acconto Irap opera nel rispetto dei limiti previsti dalla Commissione Ue. La comunicazione UE n. 1863/2020 prevede che il limite di aiuto per il settore della agricoltura ammonta a 100.000 euro; questo importo può essere sommato al contributo de minimis per l’agricoltura che è di 15.000 euro per un triennio. Quindi l’importo di 115.000 dovrebbe essere il limite di esenzione da Irap tra primo acconto 2020 e saldo 2019.