Per crediti e debiti il test del costo ammortizzato
Sui bilanci 2016 in chiusura, per le imprese che non adottano gli Ias, debutta il «costo ammortizzato». Si tratta di una vera e propria rivoluzione per crediti, debiti e titoli immobilizzati che - in base al testo dell’articolo 2426 del Codice civile, riformato dal decreto legislativo 139/2015 - devono essere rilevati secondo tale criterio, approfondito dai principi contabili 15, 19 e 20 recentemente approvati in via definitiva dall’Organismo italiano di contabilità (Oic). Prima di approfondirne l’impatto sui conti annuali delle imprese, occorre ricordare che:
• le nuove regole si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 in poi;
• le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese (articolo 2435-bis e ter Cc) possono (è una facoltà) proseguire con i criteri precedenti - ossia valore nominale (debiti), presumibile valore di realizzo (crediti) e costo di acquisto (titoli) - anche se qualche novità rilevante è prevista anche per loro, come si dirà più oltre;
• nei bilanci ordinari l’applicazione del nuovo criterio avviene, salvo diversa opzione dell’impresa, prospetticamente, vale a dire con riferimento esclusivamente alle poste sorte nell’esercizio di prima applicazione (la scelta va menzionata in nota integrativa);
• in caso contrario (applicazione retroattiva), il criterio deve essere applicato a tutte le poste presenti in bilancio, con effetti imputati (al 1° gennaio 2016) al patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale.
Una precisazione di assoluto rilievo riguarda l’applicazione al caso di specie del «principio di rilevanza», come declinato dal nuovo testo dell’articolo 2423, comma 4, Cc e precisato dai principi Oic aggiornati. Infatti, in linea generale il nuovo criterio può non essere applicato:
•con riferimento a crediti/debiti con scadenza inferiore a 12 mesi;
• per poste di durata superiore, quando i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e il tasso d’interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato (anche la sussistenza di queste condizioni deve essere specificata in nota integrativa).
Il criterio del costo ammortizzato pone l’attenzione su due aspetti, che possono anche essere presenti contestualmente:
• i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia, commissioni ecc.)
• l’attualizzazione delle poste finanziarie (non dei titoli immobilizzati).
Per comprendere l’impatto di ciascun comportamento è opportuno trattare due tra le ipotesi più frequenti (si vedano qui accanto le scritture contabili): il mutuo con commissioni rilevanti e il credito commerciale con scadenza oltre i 12 mesi, concesso senza interessi.
Costi di transazione
Il debito va rilevato inizialmente al netto dei costi iniziali, che vanno ripartiti lungo tutta la durata del finanziamento a un tasso di interesse effettivo costante (ad esempio con la funzione TIR.X o TIR.COST di Excel). Con la periodicità contrattualmente prevista, verranno rilevati gli interessi al tasso nominale, integrati dalla differenza determinata applicando il tasso effettivo, la quale incrementa il debito residuo. Per le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese, nonché nei bilanci ordinari in cui il criterio non viene applicato perché origina scostamenti non rilevanti, questi costi sono rilevati tra i risconti attivi (non più tra gli oneri pluriennali) e ripartiti a conto economico a quote costanti lungo la durata del prestito, a integrazione degli oneri finanziari nominali.
Attualizzazione
Nel caso esaminato, una significativa differenza tra il tasso contrattuale (assente) e il tasso di mercato comporta una iscrizione iniziale del credito (e del ricavo) al valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito (ad esempio con la funzione VAN di Excel) e la differenza è rilevata (al tasso effettivo) a conto economico come provento finanziario lungo la durata del contratto. La presenza dell’Iva complica la rilevazione, poiché si tratta di un debito immediato che viene recuperato nel tempo, per cui l’attualizzazione fa sorgere un onere finanziario. In caso di crediti/debiti finanziari, la differenza derivante dall’attualizzazione è imputata all’inizio tra gli oneri o i proventi finanziari, per poi essere seguita dalla rilevazione periodica degli interessi al tasso effettivo.
I finanziamenti in corso
Per chi ha finanziamenti in corso è opportuno chiedersi se l’ammortamento degli oneri pluriennali che sono stati sostenuti al momento della stipula possa continuare oppure debba interrompersi. La soluzione corretta è la prima, come emerge dal paragrafo 104 del rinnovato principio Oic 24. Ciò vale sia per le società con bilancio ordinario che adottano prospetticamente il criterio del costo ammortizzato, sia per le società con bilancio abbreviato e per le “micro-imprese”. E si ritiene che questo assuma rilevanza anche ai fini fiscali.