Per la detrazione Iva «abbreviata» serve subito un regime transitorio
Diritto alla detrazione limitato a quattro mesi dopo l'anno in cui l’imposta diviene esigibile e mancanza di un periodo transitorio in cui esercitare il diritto: questi gli effetti del decreto legge 50/2017 . Quello che lascia perplessi è la non chiara logica sottostante che ispira la nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972. Che porta al non equo risultato in cui il Fisco ha a disposizione cinque anni per accertare il contribuente mentre quest’ultimo quattro mesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, per poter esercitare il diritto alla detrazione.
I motivi della restrizione del diritto alla detrazione potrebbero essere due, anche abbinati fra di loro: il primo legato a una logica accertativa costituita dalla volontà di allineare la detrazione alle nuove comunicazioni trimestrali; il secondo collegato al gettito.
Con la limitazione del diritto alla detrazione alla dichiarazione relativa all’anno, è evidente che la detrazione resta concentrata, in sostanza, nell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile e, pertanto, le nuove comunicazioni trimestrali sono allineate con tale diritto. Ove, infatti, il diritto alla detrazione fosse rimasto ancorato al vecchio termine, e cioè al termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, le comunicazioni trimestrali dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile non corrisponderebbero alle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nell’anno stesso visto che tale detrazione poteva essere esercitata, con il vecchio termine, nei due anni successivi. Se si è guardato, invece, a una mera logica di gettito, allora non vi sono tante considerazioni da fare se non evidenziare che il termine è notevolmente ridotto rispetto ai tempi a disposizione per gli accertamenti e ciò, quasi sicuramente, viola anche i principi dettati dalla Corte Ue che nella precedente scadenza “lunga” aveva individuato un termine congruo proprio mettendolo a confronto con i tempi a disposizione per l’accertamento. Ma ora che dirà la Ue?
Proprio nella logica di gettito si potrebbe leggere, poi, la totale mancanza di un periodo transitorio, che, però, è del tutto inaccettabile. Un cambio così importante di passo dovrebbe essere accompagnato da un periodo transitorio in cui permettere al contribuente di poter esercitare il diritto per le operazioni divenute esigibili nel 2015 ma, soprattutto, nel 2016, e per le quali attualmente, ossia al momento di entrata in vigore della nuova norma, tale diritto non è ancora stato esercitato.
La mancanza di un periodo transitorio mette in seria difficoltà i contribuenti: ci si chiede, ancora, se la soluzione possa e debba essere quella di predisporre dichiarazioni integrative a favore per poter esercitare il diritto alla detrazione perduto. Onestamente non sembra questa una soluzione coerente, guardando anche al fatto che ogniqualvolta dovesse esservi un documento non registrato si dovrebbe inviare una dichiarazione integrativa tanti quanti sono eventualmente i documenti “ignorati” che dovessero essere rinvenuti.
La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017