Per le imposte sulle rendite aumento del 20% da luglio
Salvi i titoli di Stato e poco più. L'aumento delle aliquote sulle rendite deciso dal Governo, sommato ad altre voci, determina nella maggior parte dei casi un incremento delle imposte che oscilla dal 20 al 22%, come evidenziato negli esempi riportati a fianco.
In base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso passa al 26% l'aliquota delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale divenuti esigibili nonché sulle plusminusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014. Ne sono esclusi i titoli pubblici (ed equiparati) italiani ed esteri di Paesi "white list", i titoli di risparmio per l'economia meridionale e le forme di previdenza complementare, che restano, rispettivamente, tassati nella misura del 12,5%, del 5% e dell'11 per cento. Escluse anche le ritenute su taluni interessi intracomunitari (5%) e sui dividendi percepiti da società (1,375%) e fondi pensione residenti nella Ue (11%). Sempre dal 1° luglio 2014, scende dal 20% al 12,5% l'aliquota sui redditi dei titoli emessi dagli enti territoriali appartenenti a Stati esteri di white list.
Azioni, obbligazioni e cambiali finanziarie
In deroga alla regola generale (esigibilità), per i titoli azionari e assimilati l'aliquota del 26% si applica ai dividendi e agli utili incassati dal 1° luglio 2014, a prescindere dal periodo di formazione dell'utile. Per i titoli obbligazionari e le cambiali finanziarie, invece, il passaggio al 26% riguarderà gli interessi e altri proventi maturati dal 1° luglio. Per i titoli emessi da grandi emittenti (per esempio banche e società quotate) e da soggetti non residenti, nonché per i minibond di cui all'articolo 32 del Dl 83/2012, gli intermediari simuleranno una cessione con riacquisto al 30 giugno 2014, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20% sul rateo cedola e scarto di emissione maturato fino al 30 giugno (come se avesse ceduto i titoli "dotati" del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con la nuova aliquota del 26% (o del 12,5% per i titoli emessi da enti territoriali di Stati white list) sullo stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).
Conti correnti e depositi
Anche per conti correnti e depositi bancari e postali, il passaggio al 26% avverrà in base al criterio di maturazione, secondo quanto già previsto dall'articolo 29 del decreto legge milleproroghe (216/2011), non rilevando quindi la data di accredito in conto.
Oicr, gestioni individuali e polizze vita
Similmente a quanto previsto per le gestioni individuali e le polizze vita, sui proventi derivanti dal rimborso, dalla cessione e liquidazione delle quote o azioni di Oicr e Sicav realizzati dal 1° luglio 2014 e riferibili a importi maturati al 30 giugno 2014 si applicherà la previgente aliquota del 20 per cento. Diversamente da quanto previsto dal Dl 138/2011 per il passaggio dal 12,5% al 20%, questi proventi non saranno quindi soggetti all'aliquota del 26% in base alla data di regolamento dell'operazione (si veda la circolare delle Entrate 11/E del 2012). Sulle distribuzioni di proventi periodici dovrebbe invece continuare ad applicarsi il criterio di esigibilità, per cui farà fede, di regola, la data di messa in pagamento del provento.
Per le Gpm in risparmio gestito, l'aliquota del 26% si applica sui risultati maturati a partire dal 1° luglio 2014, e sulla quota (48,08%) dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri determinata con le stesse modalità previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011. Sul risultato maturato al 30 giugno 2014, al netto dei risultati negativi compensati, l'intermediario verserà nei termini ordinari l'imposta sostitutiva del 20 per cento.
Per le polizze vita sottoscritte fino al 30 giugno 2014, l'aliquota del 20% si applica – al netto della quota di reddito riveniente dai titoli pubblici – sui redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dal mancato rinvio all'articolo 2, comma 27, del Dl 138/2011 non è chiaro se ai fini del criterio di maturazione rilevi o meno la differenza tra il valore della riserva matematica e i premi versati fino al 30 giugno 2014.
Ritenuta sui flussi dall'estero
Viene confermata l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, del Dl 167/90 (nonché del comma 4 dell'articolo 13 del Dl 44/2014), sopprimendo l'obbligo di effettuare la ritenuta del 20% sui flussi "lordi" in arrivo dall'estero, di fatto superata dallo sviluppo dello scambio automatico di informazioni sui redditi di fonte estera.