Imposte

Per l’Aidc non basta il Vies per essere soggetto passivo Iva

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di Giorgio Confente e Alberto Di Vita

Non è il possesso della partita Iva l'elemento che distingue i soggetti passivi dai consumatori finali né lo è l'iscrizione al Vies. L'applicazione delle norme Iva richiede la verifica di requisiti sostanziali quali l'esercizio in modo indipendente di un'attività economica. L'attribuzione del numero di partita Iva e l'iscrizione al Vies sono elementi con valore solo formale. Di tale aspetto si occupa la commissione Norme di comportamento Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) che con la norma 204 rimarca la rilevanza non sostanziale dell'iscrizione al Vies.

Il chiarimento è fondamentale per evitare che transazioni B2B siano riqualificate come transazioni B2C solo perché un soggetto passivo italiano non ha richiesto l'iscrizione al Vies (circolari 39/E/2011 e 42/E/2012). L'indicazione di Aidc poggia su ragioni logiche e sulla posizione consolidata della Corte di giustizia. Non sfugge, però, l'utilità pratica dell'incrocio delle partite Iva per finalità di controllo. Per questo, con la proposta di modifica dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE (COM 269/2017), la Commissione Ue richiede che il destinatario di una cessione di beni intra-Ue sia identificato ai fini Iva in uno Stato diverso da quello di partenza dei beni, come requisito (sostanziale) necessario per applicare il regime di non imponibilità Iva. La proposta conferma che, ad oggi, il possesso della partita Iva e l'iscrizione al Vies non rappresentano l'unico modo per dimostrare che il cessionario è un soggetto Iva, perché se così fosse non sarebbe necessaria una norma modificativa. Inoltre, evidenzia Aidc, la proposta di modifica riguarda le cessioni di beni e non le prestazioni di servizi, per le quali valgono gli attuali principi fissati dalla citata giurisprudenza Ue.

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