Adempimenti

Per l’infortunio breve di colf e badanti nessun avviso all’Inail

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di Mauro Pizzin

I datori di lavoro domestici non rientrano fra coloro che dal 12 ottobre sono tenuti a comunicare in via telematica all’Inail l’ infortunio breve , ossia i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, anche quando si tratta di prestazioni occasionale. Lo ha rimarcato ieri in una nota Assindatcolf , l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico e conferme in tal senso sono giunte anche dall’istituto assicurativo.

Nel silenzio della circolare 42/17 - pubblicata giovedì scorso e che ha fornito le prime istruzioni sul nuovo adempimento telematico previsto a fini statistici e informativi - si ritiene che l’esclusione dei lavoratori domestici trovi le proprie giustificazioni nello stesso Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/08). Nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo gli addetti ai servizi domestici e familiari vengono, infatti, esplicitamente esclusi dalla definizione di “lavoratore” e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni, esclusione ampliata poi con l’articolo 3, comma 8, anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico. Si tratta di una scelta effettuata a suo tempo poiché si era ritenuto eccessivo, per il rispetto della privacy, che i soggetti deputati ai controlli in materia di sicurezza, come gli ispettori Asl e del lavoro, entrassero in ambiente privato.

«Il datore di lavoro domestico - sottolinea Assindatcolf - è tenuto quindi solo alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, come previsto dall’articolo 53 del Dpr 1124/65, utilizzando il modulo 4bis RA, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite pec».

Premi assicurativi invariati

L’Istituto nella giornata di ieri ha, nel frattempo pubblicato, anche la circolare 44/17 sui limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi applicabili dal 1° luglio 2017. Nel documento si ricorda che il ministero del Lavoro, con decreto del 19 luglio, ha confermato gli importi del minimale e massimale di rendita già vigenti dal 1° luglio 2016, pari a 16.195,20 e 30.076,80 euro.

La circolare n. 42/17 dell'Inail

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