Imposte

Per le Onlus l’agevolazione fiscale sull’Irap è affidata solo al buon cuore delle regioni

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Per l’attività istituzionale delle Onlus la tassazione Irap sul costo del lavoro a tempo indeterminato presenta una penalizzante situazione rispetto alle società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie; vi sono poi evidenti differenze di aliquote di imposizione tra le Regioni; ecco due aspetti su cui è opportuno un ripensamento, in considerazione delle meritorie attività svolte dalle Onlus.
Le Onlus pagano l’Irap sulla loro attività istituzionale con una base imponibile formata sostanzialmente dal costo del lavoro (cosiddetto sistema retributivo) che, in buona parte, è riferito a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre per le attività economiche l’Irap è dovuta secondo le modalità ordinarie previste per le società di capitali.
L’evidente disparità di trattamento riguardante la tassazione del costo del lavoro a tempo indeterminato rispetto alle società di capitali potrebbe essere sanata con i decreti legislativi di attuazione della riforma del terzo settore, le cui misure fiscali sono contenute nell’articolo 9 della legge 6 giugno 2016 n. 106. Il tempo però stringe, poiché la legge delega scade il prossimo 3 luglio 2017.
Si tratta di un intervento che gli operatori del terzo settore sollecitano da tempo, e per il quale è necessario che le Autorità politiche, nazionali e regionali, diano una risposta di sistema.

Le norme

Per un’analisi puntuale partiamo dalle attuali norme. L’Irap per le Onlus è conteggiata in base agli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del Dgs 446/1997.

In sintesi:
• se non viene svolta attività commerciale, l’Irap è dovuta sulle retribuzioni spettanti a dipendenti ed assimilati, co.co.co. e lavoro autonomo occasionale;
• se viene svolta anche attività commerciale, per questa parte l’Onlus è assoggettata ad imposta con le modalità previste per le società di capitali, con la particolarità che si devono suddividere in modo proporzionale tra attività commerciale e non commerciale (o istituzionale) i costi riferibili ad entrambe.
Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzionali delle Onlus, è formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indeterminato. A partire dall’esercizio 2015, per il settore privato (vale a dire, imprese industriali, commerciali, di servizi, banche, assicurazioni, ecc... - tecnicamente i soggetti di cui agli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997), il costo del lavoro a tempo indeterminato è diventato deducibile dal valore della produzione Irap, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori “stagionali”, seppure a determinate condizioni, a partire dal 2016. Sono invece esclusi dalla disposizione gli enti privati che svolgono esclusivamente attività non commerciali (articolo 10 del Dlgs 446/1997), mentre per gli enti che svolgono prevalentemente attività non commerciali si ritiene che la deduzione spetti per i costi del personale riferibili all’attività commerciale svolta (in tal senso, si veda la circolare Assonime 7/2015, paragrafo 1).
Non risultano immediatamente percepibili le motivazioni per cui non sia stata riconosciuta anche alle Onlus la deducibilità del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato sostenuto nell’ambito della loro attività istituzionale, ma come già anticipato la questione potrebbe essere riconsiderata a breve termine proprio con i decreti attuativi della legge 106/2016.
Nel frattempo, alcune Regioni hanno ridotto o azzerato già da tempo l’aliquota ordinaria del 3,90% da applicare sulla base imponibile delle Onlus. Ad esempio, l’appendice alle istruzioni del modello Irap 2017 evidenzia che la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia continuano ad esentare completamente le Onlus, la Toscana ha ridotto l’aliquota al 2,98%, l’Emilia Romagna al 3,21%, il Piemonte l’ha diminuita al 2,25% solo per le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria, mentre il Lazio e la Liguria non prevedono agevolazioni.
Come appare evidente, solo alcune Regioni meritoriamente prevedono un’esenzione Irap per le Onlus; sarebbe auspicabile che tale previsione fosse estesa a livello nazionale, risolvendo alla radice la questione..

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