Per il «Patent box» arriva il decreto attuativo
Dopo il decreto attuativo sul credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, nella mattinata di ieri è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Economia l’atteso decreto attuativo sul cosiddetto Patent Box, destinato a rendere operativo il regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti da opere di ingegno.
Il decreto, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 così come modificata dall’Investment Compact, apre ufficialmente il secondo binario di agevolazioni concesse, al fine sia di attrarre in Italia gli intangibles delocalizzati che di incentivare e favorire il mantenimento di questi beni, nonché gli investimenti relativi in attività di ricerca e sviluppo.
È bene evidenziare, come sottolineato nella relazione illustrativa, che le due tipologie di agevolazioni differiscono. Nel credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, le spese sostenute sono utilizzate come matrice per calcolare la misura del beneficio fiscale; nel regime Patent Box, di contro, l’agevolazione è diretta nella misura dell’imposizione agevolata sul reddito derivante dagli utilizzi dei beni immateriali, pertanto, le spese sostenute individuano una conseguenza di un'attività svolta in Italia.
Il decreto conferma il requisito soggettivo, ovvero, possono esercitare l’opzione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, persona fisica e persona giuridica, a condizione che esercitino una o più attività di ricerca e sviluppo indicate nell’elenco tassativo dell’articolo 8 che individua, appunto, tali attività come “qualificate”. È ammessa l’agevolazione anche per i soggetti non residenti avente stabile organizzazione in Italia, per i redditi derivanti da beni immateriali attribuibili alla stabile secondo i principi Ocse, purché i soggetti risultino residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e che lo scambio di informazioni sia effettivo.
Vengono, invece, inseriti nel decreto i soggetti esclusi dalla possibilità di esercitare tale opzione, come le società assoggettate al procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L’opzione resta confermata per 5 periodi d’imposta, durante i quali l'opzione è irrevocabile e rinnovabile. Per i primi due periodi d’imposta l’articolo 4 del decreto prevede una comunicazione all’Agenzia con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, diversamente, per i periodi successivi, per esercitare l’opzione sarà sufficiente l'inserimento in dichiarazione.
Il Decreto in questione, inoltre, definisce due distinte ipotesi in cui è necessaria l’attivazione di una procedura di ruling: nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un utilizzo diretto dei beni immateriali, è evidente la necessità di ascrivere il confine tra i redditi agevolabili con quelli complessivi. Ciò richiede l’attivazione obbligatoria di ruling, in base al decreto legge 269/2003, al fine di individuare sia i componenti positivi inerenti a tale fattispecie che i relativi componenti negativi sostenuti. Facoltativa è, invece, la procedura nel caso di redditi realizzati nell’ambito infragruppo.
Viene chiarito che qualora non si raggiunga un accordo in tempi utili, il beneficiario è tenuto a determinare il reddito secondo le norme ordinarie; tuttavia, per equiparare lo stesso vantaggio per le situazioni in cui il ruling è obbligatorio e quelle in cui è facoltativo, la quota di reddito agevolabile (eccedenza d'imposta o maggiore perdita) può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
Nella fattispecie della determinazione del reddito derivante dall'utilizzo diretto del bene immateriale o dalla concessione in uso dello stesso, tale quota, atteso che il calcolo è effettuato per ciascun bene immateriale, è determinata dal rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti per la ricerca e sviluppo. Il coefficiente risultante è, poi, moltiplicato con il reddito derivante dallo specifico bene immateriale.
Per ciò che riguarda, invece, la detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni dei beni in questione, come prevista dal comma 40 della Legge di Stabilità 2015, questa viene riconfermata in toto, sottolineando nuovamente che tale agevolazione è sì consentita, ma resta vincolata alla condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla plusvalenza sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la predetta plusvalenza.
Per esigenze di gettito, il regime opzionale di esclusione è confermato in modo progressivo: per l’anno d’imposta 2015, è consentita un’esclusione del 30 %, per il 2016 del 40 per cento. Dall’anno d’imposta 2017, a pieno regime, l’esclusione sarà del 50% per un’applicazione con aliquota effettiva pari al 13,75 per cento.