Controlli e liti

Per presumere il maggior reddito non bastano gli estratti del conto corrente

immagine non disponibile

di Andrea Taglioni

Per vincere la presunzione di un maggior reddito rideterminato sinteticamente in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la sola esibizione degli estratti conti bancari è condizione necessaria, ma non sufficiente; occorre, a riguardo, che il contribuente dia prova anche dell’entità e della durata del possesso delle relative disponibilità finanziarie. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ ordinanza 15021 del 16 giugno 2017.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'ufficio accertava sinteticamente il reddito del contribuente desunto sulla base di spese per incrementi patrimoniali.
La Commissione tributaria regionale, pur accogliendo in parte l’appello dell’Ufficio, riteneva che la documentazione bancaria versata in atti dal contribuente fosse idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali posti a base della rettifica.
Con il ricorso in Cassazione l’agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di secondo grado avevano ritenuto che gli estratti conto depositati in giudizio fossero idonei a giustificare gli incrementi patrimoniali, nonostante l’assenza di qualsiasi prova sull’utilizzo delle risorse finanziarie per le spese contestate.
Inoltre, la sentenza veniva contestata anche in relazione all’inutilizzabilità, in sede contenziosa, della documentazione precedentemente richiesta e non esibita dal contribuente in sede amministrativa.
Preliminarmente la Corte ricorda che il contribuente, al fine di superare la prova contraria all’accertamento sintetico, ha l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, comprovante l’entità e il possesso, che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Sennonché, proseguono i Giudici, sebbene non sia specificatamente richiesta la prova dell’impiego delle risorse per le spese sostenute, occorre che il contribuente provi documentalmente che tale circostanza si sia verosimilmente verificata; questo per evitare che le disponibilità finanziarie, che sono oggetto della prova contraria, siano state utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle poste a fondamento dell'accertamento sintetico.
Pertanto, secondo la Cassazione, la prova contraria di cui è onerato il contribuente non è limita alla sola dimostrazione del transito delle risorse finanziarie nei conti, ma è necessario provare la durata dei redditi esenti o soggetti a ritenuta. La mera disponibilità di questi ultimi sono inidonei, da soli, a superare la presunzione del fisco in relazione all’accertamento sintetico, anche se, in un precedente giurisprudenziale (Cassazione 3804/17), la Corte aveva ritenuto che la semplice esibizione degli estratti conti fosse prova sufficienza a superare la presunzione di legge.
In ultimo, ma non per ordine di importanza, è il principio, affermato dagli Ermellini, secondo cui l’inutilizzabilità dei documenti in sede contenziosa, precedentemente richiesti con il questionario e non depositati, opera limitatamente ai documenti richiesti e non esibiti dolosamente. Quindi, il contribuente nel corso del giudizio può produrre liberatamene tutta la documentazione, che non sia stata specificatamente richiesta con l’invito a comparire, ma che ritiene utile al fine della risoluzione della controversia.

Cassazione, V sezione civile, ordinanza 15021 del 16 giugno 2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©