Controlli e liti

Per il sì vale la natura processuale, per il no l’atto amministrativo

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L’altalena della giurisprudenza della Cassazione sul cumulo delle sospensioni feriali e quelle che derivano da istanza di accertamento è costellata di pronunce «stop and go».

Per i giudici di legittimità con l’ordinanza n. 5039, depositata il 21 febbraio 2019, è ammesso il cumulo delle due sospensioni, quella feriale e quella a seguito di istanza di accertamento con adesione. Perciò, «va confermata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cassazione n. 31683 del 2018), che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine per proporre istanza di adesione, in applicazione dell’articolo 7-quater, comma 18 Dl 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, ove è precisato che «i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale».

Ritenendosi che tale disposizione abbia natura processuale, e dunque sia applicabile anche per i procedimenti in corso, deve considerarsi pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l’adesione».

In contrasto con la predetta ordinanza n. 5039, depositata il 21 febbraio 2019, che considera «pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l’adesione» per la Cassazione, sentenza n. 7386, depositata il 15 marzo 2019, è esclusa la «cumulabilità tra la sospensione dei termini feriali e la sospensione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 218/1997».

Nella richiamata sentenza n. 7386, depositata il 15 marzo 2019, cioè a distanza di pochi giorni dall’ordinanza n. 5039, depositata il 21 febbraio 2019, i giudici di legittimità, nel negare il cumulo tra la sospensione dei termini feriali e la sospensione a seguito di istanza di accertamento con adesione, si sono “dimenticati” delle modifiche normative e dell’evoluzione giurisprudenziale favorevole al cumulo.

Lo dimostra il fatto che nella sentenza n. 7386 richiamano pure l’ordinanza n. 11632/2015, depositata il 5 giugno 2015, che è stata considerata una delle cosiddette sentenze a sorpresa, perché il principio consolidato della Cassazione è invece quello di ritenere applicabile la sospensione dei termini feriali ai termini delle procedure di accertamento con adesione.

Che l’ordinanza 11632 fosse una sentenza a sorpresa, è dimostrato dal fatto che ha provocato anche una interrogazione parlamentare, (n. 5-06008 del 9 luglio 2015), con la quale si chiede quale rilevanza si deve dare ad un’ordinanza che contrasta sia con le indicazioni fornite dallo stesso Fisco e considerate pacifiche, sia con altre sentenze della Cassazione.

Il “guaio” è per i contribuenti che hanno avuto sentenze definitive della Cassazione che, come la recente sentenza n. 7386, depositata il 15 marzo 2019, hanno sorprendentemente negato il cumulo delle due sospensioni.

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