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Per le società agricole esenzione dal regime delle società non operative

La possibilità viene prevista in un provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate

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di Gian Paolo Tosoni

Non è di poco conto l’agevolazione concessa alle società agricole di usufruire della causa di «disapplicazione società non operative» ai sensi del provvedimento del direttore della agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012; alla lettera i) è prevista la disapplicazione per le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e che rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del Dlgs 99 del 29 marzo 2004.

Da notare che il requisito per la disapplicazione della disciplina delle società non operative è di natura civilistica e non fiscale. Cioè la disapplicazione della disciplina discende dal tipo di attività svolta che deve essere compresa in quelle contenute nell’articolo 2135 del Codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse).Quindi non rileva l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale di cui al comma 1093 della legge 266/2006 riservata alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed a responsabilità limitata. Pertanto può disapplicare la disciplina sulle società di comodo anche una società per azioni anche se non ha la possibilità di optare per il reddito agrario.

I requisiti che le predette società devono rispettare per usufruire della esenzione dal regime delle società non operative sono i seguenti:

a) la ragione sociale o la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società agricola;

b) la società deve avere come esercizio esclusivo l’esercizio delle attività agricole.

La seconda condizione è molto delicata e trova riscontro anche nella circolare dell’agenzia delle Entrate 50/E del 1° ottobre 2010. L’articolo 2 del Dlgs 99/2004 precisa che non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato, l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dalla attività agricola esercitata.

Il requisito della marginalità si considera rispettato qualora l’ammontare dei ricavi degli affitti non superi il 10% l’ammontare dei ricavi complessivi. Quindi la concessione in affitto dei terreni e relativi fabbricati rurali strumentali deve avere scopi agricoli nel senso che anche l’affittuale deve svolgere una attività agricola e non altre attività. L’esercizio esclusivo della attività agricola deve essere ineccepibile. Secondo la circolare 50/E il possesso di partecipazioni in società non agricole potrebbe inficiare l’esclusività della attività agricola, ancorché a nostro parere la natura agricola della società non dovrebbe essere compromessa se la partecipazione è strumentale alla attività agricola esercitata.

Da notare quindi che la disapplicazione della disciplina sulle società non operative non è legata alla circostanza che l’attività svolta rientri ancorchè potenzialmente nel reddito agrario come avviene ai fini della esenzione Irap. Per queste società la definizione di attività agricola esclusiva è quella civilistica; quindi, ad esempio, un’attività di allevamento di animali senza terra che non potrebbe rientrare nel reddito agrario, beneficia della disapplicazione delle regole sulle società di comodo. In questi casi in sede di dichiarazione dei redditi, nella apposita casella (2) posta nel quadro RS dei modelli delle società di persone e di capitali si deve indicare il codice 10.