Imposte

Per lo split payment note di variazione se l’Iva non è versata

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Note di variazione per correggere l’errata applicazione del regime ordinario invece dello split payment solo quando il fornitore non ha versato l’imposta e il cessionario l’ha restituita. Mentre l’applicazione della scissione dei pagamenti quando non era dovuta comporta il recupero della fattura e la riemissione in regime ordinario. Anche per evitare errori gli elenchi diffusi dal Mef diventano una bussola importante e c’è tempo fino ad oggi per segnalare errori o comunicare correzioni (si veda l’articolo a lato).

La circolare 1/E/2015, ribadita dalla circolare 15/E/2015, all’epoca dell’originaria introduzione dello split payment aveva fornito una interpretazione benevola in materia di sanzioni a carico delle Pa allora interessate e dei loro fornitori, in considerazione dell’incertezza in materia e di applicabilità delle regole dello statuto del contribuente.

Le circolari facevano salvi, infatti, i comportamenti adottati dai fornitori e dalle Pa ai quali non erano applicabili sanzioni per le violazioni, relative alle modalità di versamento dell’Iva per le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, eventualmente commesse prima del 13 aprile 2015 (data di emanazione della circolare 15/E/2015), purché l’Iva esigibile fosse stata corrisposta all’erario. Anche oggi, in quella linea, pur non sussistendo un documento di prassi di demarcazione, ma in presenza d’innegabili complessità applicative (determinato anche dalla ancora provvisoria lista pubblicata dal Mef), ove le Pa o le società, dopo il 1° luglio, corrispondano al fornitore l’Iva addebitata nelle fatture emesse a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore computi in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’Iva versatagli dal cessionario, non dovrebbe occorrere effettuare alcuna variazione. Pare infatti ragionevole ritenere che gli stessi principi e le esimenti di allora possano trovare applicazione anche in riferimento ai nuovi soggetti e alle fattispecie che dal 1° luglio sono entrati nel regime della scissione dei pagamenti, ma occorrerebbe esplicita conferma.

Il fornitore potrebbe emettere o aver già emesso fattura con l’ annotazione «scissione dei pagamenti» a carico del cessionario, seppure non rientrante nella disciplina. Il comportamento potrebbe essere dovuto ad un suo errore di valutazione ed in tal caso il fornitore ne resta responsabile, deve correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, con la conseguenza che il cessionario è tenuto a corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’acquisto.

L’errore potrebbe invece essere indotto anche dal comportamento del soggetto cessionario che ha erroneamente ritenuto di rientrare nel perimetro soggettivo dello split payment, in veste di Pa o di società, e, dopo aver richiesto l’emissione della fattura con quelle caratteristiche, ha indebitamente trattenuto l’Iva esposta in fattura; in tal caso il cessionario dovrà erogare l’imposta al fornitore a saldo della fattura e quest’ultimo dovrà computare l’Iva incassata in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, ma il fornitore non dovrebbe avere alcuna responsabilità essendo tenuto all’applicazione del regime (articolo 17-ter, comma 1-quater).

Per i cessionari, il quadro normativo di modifica del decreto 23 gennaio 2015 ad opera del decreto 27 giugno 2017 e la moratoria di versamento concessa dall’articolo 2 alle Pa, fino al 16 novembre 2017 (comma 2), e di annotazione e versamento alle società, fino al 18 dicembre 2017 (comma 3), dovrebbe consentire la regolarizzazione delle operazioni fatturate dal 1° luglio e divenute esigibili, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell’articolo 2 del decreto 27 giugno 2017, senza far emergere alcuna irregolarità a loro carico.

Sarebbe auspicabile che analogo trattamento di favore venisse riservato anche ai fornitori delle Pa per le irregolarità commesse nella fatturazione (purchè limitata alle violazioni proprie del regime split payment) e nel versamento dell’Iva, anteriormente alla data di conclusione della moratoria di cui sopra, se le Pa e le società interessate procedono alla regolarizzazione sostanziale del versamento per le operazioni in argomento.

Il vademecum per la regolarizzazione

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