Perdite di periodo, i vincoli per l’utilizzo in compensazione
Le istruzioni al modello Redditi tracciano la rotta per l’impiego di perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa e da società in trasparenza
In mancanza di una conferma o meno dell’agenzia delle Entrate, si ritiene di dovere fornire risposta negativa. Il tenore letterale dell’articolo 8, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e le istruzioni alla compilazione del quadro RF fanno propendere per l’obbligo di utilizzo integrale (in caso di capienza) delle perdite di periodo. Le istruzioni prevedono che se l’importo di rigo RF99, colonna 2, è positivo (Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore), nel rigo RF100, colonna 3, va indicato fino a concorrenza, l’ammontare delle perdite maturate nel presente periodo d’imposta derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza a norma dell’articolo 116, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, risultanti dal quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d’impresa. Se tali perdite sono inferiori a tale importo si procede alla compensazione anche con l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento e nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura piena. Anche un passaggio della circolare 8/2019, paragrafo 2.13, fa propendere per la medesima soluzione, pure se riferito alle perdite riportabili negli esercizi successivi: «Per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 8, le perdite riportabili devono essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi fino a compensare la misura dell’80 per cento del reddito d’impresa conseguito e per l’intero importo che trova capienza in esso. Non è, perciò, possibile utilizzare in compensazione perdite d’impresa in misura superiore all’80 per cento del reddito d’impresa del/i periodo/i d’imposta successivo/i e, allo stesso tempo, non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d’imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata».
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