Perdite sottoposte al test di vitalità
Le informazioni da fornire tramite il quadro RV riguardano anche le perdite d'esercizio delle società che partecipano alle fusioni o alle scissioni, al fine di verificare il rispetto dei test di vitalità di cui all'articolo 172 del comma 7 del Tuir, il cui superamento è condizione necessaria per poter usufruire di queste perdite da parte delle società risultanti dall'operazione.
Il dato va segnalato sia per le perdite della società beneficiaria o incorporante (righi RV 27 e 28) sia per quelle della società scissa o incorporata (righi RV 60 e 61) poiché entrambe sono riportabili a nuovo solo nel rispetto delle condizioni previste nel citato articolo 172 del Tuir. Oltre alla distinzione tra perdite riportabili in misura limitata o piena, va evidenziata la quota di queste perdite che non è affatto riportabile a causa del mancato superamento del test di vitalità.
La parte riportabile a nuovo delle perdite può essere rappresentata dall'importo totale delle stesse se viene superato il test dei ricavi e del costo del personale, mentre può accadere di poter riportare a nuovo solo una parte delle perdite pregresse qualora pur superando il test dei ricavi e del costo del personale, l'ammontare del patrimonio netto risulta inferiore a quello delle perdite pregresse. La colonna 2 dei righi 27, 28, 60 e 61 accoglie queste indicazioni.
A questo riguardo, attenzione particolare dovrà essere posta alla perdita figurativa della frazione di esercizio compresa tra l'inizio dello stesso e la data di effetto della fusione/scissione, nel caso in cui sia assegnata valenza retroattiva all'operazione.
Infatti l'ultimo periodo dell'articolo 172 comma 7 del Tuir ricomprende nel novero delle perdite sottoposte al test di vitalità anche questa frazione di esercizio, il cui dato è solo teorico poiché, appunto, la retrodatazione fa sì che non vi sia un reale periodo di imposta autonomo nell'esercizio in cui avviene la fusione/scissione.
Tuttavia solo ai fini del riporto a nuovo delle perdite, il controllo va eseguito, e ne potrebbe conseguire che un certo importo (pari alla perdita virtuale della frazione di esercizio antecedente la data di effetto dell'operazione straordinaria) debba essere recuperato a tassazione. Il dato non emergerebbe dal bilancio, e nemmeno dalle scritture contabili, per cui nel modello dichiarativo è stato creato un apposito rigo per evidenziare questo risultato negativo da collocare nel rigo RV 31 per la società avente causa e nel rigo RV 63 per quella dante causa. La quota di questa perdita che non può essere utilizzata costituisce una variazione in aumento del reddito imponibile che va evidenziata direttamente nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento generiche con il codice 99. Nel modello RV questo importo va esposto nel rigo 31 colonna 2 per la beneficiaria o incorporante e 63 colonna 2 per la scissa o incorporata.
Questa vicenda non va confusa con l'individuazione dei periodi d'imposta che sono soggetti al test di vitalità, vicenda per la quale è tuttora aperto un contenzioso tra l'interpretazione data dall'agenzia delle Entrate e il parere unanime della dottrina.
Secondo le Entrate, infatti (circolare 9/E/2010), anche la frazione di esercizio antecedente l'effetto della operazione straordinaria (se non viene assegnata retrodatazione ovviamente) rientra nel test, mentre secondo la dottrina (norma ADC 178/09) tale periodo non va considerato.
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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi