Imposte

Pex, per l’holding period conta la data di acquisto

Il momento di realizzo è sempre legato alla natura giuridica della cessione. Il momento di realizzo è sempre legato alla natura giuridica della cessione

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

La numerosità delle interpretazioni uscite a fine 2021 può avere fatto sì che gli operatori non abbiano sufficientemente focalizzato l’importanza di taluna di esse. Utile quindi ritornare sul chiarimento fornito in merito all’individuazione dell’holding period rilevante al fine della fruizione della Pex, in caso di cessione di una partecipazione preceduta da altra cessione venuta meno per via di una clausola risolutiva.

Nella risposta 824 del 17 dicembre 2021 l’agenzia delle Entrate ha esaminato un caso di cessione di partecipazione sulla base di un contratto contenente una clausola risolutiva, il cui verificarsi ha comportato la risoluzione di diritto con effetto retroattivo (ex tunc) del contratto ai sensi dell’articolo 1456, comma 2 del Codice civile.

Il caso esaminato si presenta abbastanza semplice e lineare: una holding di partecipazione Alfa, soggetto Oic, acquista nel dicembre 2018 una partecipazione di minoranza in una società Gamma, iscrivendola tra le immobilizzazioni finanziarie. Il 31 dicembre 2019 la partecipazione viene venduta con atto pubblico (cessione 1), con pagamento di un acconto del corrispettivo; nel contratto di cessione è apposta una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, legata al pagamento del saldo del corrispettivo entro il 15 gennaio 2020.

Questo non avviene e quindi, a seguito di comunicazione del 16 gennaio 2020 del cedente, il contratto si risolve; Alfa mantiene la partecipazione iscritta nel bilancio 2019 tra le immobilizzazioni finanziarie. Poi nel corso del 2020, Alfa vende definitivamente la partecipazione a un nuovo acquirente (cessione 2). Questa seconda cessione si perfeziona e Alfa realizza una plusvalenza a cui intende applicare la Pex, chiedendo che il contratto risolto sia considerato tamquam non esset ai fini del computo dell’holding period.

L’Agenzia risponde in modo positivo affermando che in tale fattispecie trova applicazione l’articolo 3, comma 3, del regolamento Ias, che dispone che «fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del Testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio...».

Tale norma si applica anche ai soggetti Oic, diversi dalle microimprese, per effetto del rinvio operato dall’articolo 2 del decreto 3 agosto 2017.

In applicazione di ciò, e come già chiarito dalla circolare 7/E/2011, il trattamento fiscale di tali operazioni deve essere individuato, in linea di principio, assumendo i componenti di reddito che il dante causa e l’avente causa del rapporto giuridico di trasferimento avrebbero rilevato se entrambi avessero contabilizzato l’operazione secondo canoni giuridico-formali. Ciò in quanto nel vigente ordinamento tributario si rileva la presenza di istituti quali la Pex che, qualora non applicati coerentemente a prescindere dal sistema contabile adottato, potrebbero determinare asimmetrie impositive. Di conseguenza, il momento di realizzo delle operazioni aventi a oggetto i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del Tuir, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, è individuato sulla base della natura giuridica delle relative cessioni/acquisti.

Nel caso oggetto dell’interpello, in base alla ricostruzione degli effetti giuridico-formali secondo cui il contratto risolto deve essere considerato tamquam non esset, ne consegue che, ai fini del computo dell’holding period previsto nell’articolo 87, comma 1, lettera a) del Tuir, è necessario tener conto della data di acquisto originario della partecipazione, senza che tale periodo sia interrotto dalla cessione poi oggetto di risoluzione; allo stesso modo, per calcolare la plusvalenza della cessione 2, compresi gli eventuali effetti di earn out, si deve assumere quale valore di carico quello fiscalmente riconosciuto prima della cessione 1 risolta.

Resta fermo che le somme ricevute dal cedente a titolo di acconto in relazione alla cessione 1 concorrono per intero alla formazione del suo reddito, in applicazione dell’articolo 83, Tuir, poiché secondo l’Agenzia l’operazione di “mancata cessione”, per quanto rappresentato, non è inclusa nel perimetro di applicazione della Pex di cui all’articolo 87 Tuir.

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