Piani individuali di risparmio anche per i minorenni
I piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) sono strumenti finanziari che consentono di investire nell’equity o nel debito di Pmi italiane garantendo al sottoscrittore un elevato appeal fiscale e alle aziende una forma di finanziamento alternativa al credito bancario. Per gli aspetti essenziali dei Pir, introdotti con la legge di Bilancio 2017, si veda Il Sole 24 Ore dell’11 aprile 2017. Di seguito, invece, si analizzano nei tratti essenziali le linee guida del Mef del 4 ottobre 2017.
Un primo aspetto riguarda i destinatari dell’agevolazione, in quanto tale disciplina è indirizzata esclusivamente alle persone fisiche residenti. Infatti, in caso di trasferimento della residenza all’estero, la persona fisica non potrà più beneficiare dell’agevolazione, ma il compimento dell’holding period le consentirà comunque di detassare i redditi maturati fino a quella data. Titolare di un Pir potrà essere anche un minorenne: ciò consente un’interessante pianificazione fiscale familiare, in quanto la soglia annua (30.000 euro) e quella complessiva (150.000 euro) dell’investimento potranno essere moltiplicate per il numero dei figli, estendendo così l’agevolazione.
Il Pir si costituisce destinando somme o valori a investimenti qualificati, composti da strumenti finanziari qualificati, ovvero emessi da società italiane o Ue (o See) con stabile organizzazione in Italia, che non svolgono attività immobiliare, in base al seguente vincolo di composizione:
• gli strumenti qualificati sono almeno pari al 70% del piano;
• almeno il 30% del citato 70% è destinato ad imprese non inserite nel Ftse Mib o indici esteri equivalenti.
Esiste poi un limite di concentrazione del 10% in relazione a strumenti di uno stesso emittente e alla liquidità (depositi e c/c).
Sia il vincolo sia il limite devono essere rispettati per almeno 243 giorni all’anno.
Un importante chiarimento riguarda l’holding period di 5 anni di detenzione degli strumenti. Infatti, sia la cessione sia il rimborso, purché seguiti dal reinvestimento nei 90 giorni, consentono la continuazione dell’investimento originario e non comportano alcun meccanismo di recapture con recupero a tassazione dei redditi relativi allo strumento ceduto o rimborsato.
A livello di movimentazione dei Pir i redditi rivenienti dall’investimento si considerano imputabili all’investitore e non al Pir, con il corollario, purtroppo sfavorevole all’investitore, che gli stessi se non prelevati si considerano nuovi investimenti, rilevando ai fini del computo del limite annuale e di quello complessivo. In caso di rimborso, il periodo di 90 giorni entro cui va effettuato il reinvestimento per non incappare nella recapture sospende l’holding period quinquennale ed inoltre non si computa ai fini del conteggio dei 243 giorni di mantenimento del vincolo di composizione e del limite di concentrazione, che restano invariati. Si richiede, poi, un’omogeneità fra gli strumenti che si succedono nell’investimento, per cui se quello rimborsato è qualificato occorre investire nuovamente in uno qualificato, se viceversa non è qualificato si potrà investire nell’uno o nell’altro. L’aspetto favorevole è che ai fini della verifica del limite annuale e di quello complessivo il reinvestimento del controvalore rimborsato non va considerato nuovo investimento.
I ragionamenti fatti per il reinvestimento a seguito di rimborso valgono anche nel caso speculare di cessione.
Il Pir può essere costituito anche attraverso:
• quote o azioni di Oicr;
• contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
Nel primo caso l’holding period è commisurato all’acquisto delle quote dell’Oicr effettuato dall’investitore e non agli investimenti effettuati dall’Oicr. L’evidente vantaggio è dovuto al fatto che i redditi si cumulano con l’investimento e non si considerano nuovi investimenti ai fini del computo del limite annuale e complessivo. In caso di Oicr “Pir conforme” i vincoli all’investimento e il divieto di investire in Paesi non collaborativi si applicano avuto riguardo all’attivo dell’Oicr; pertanto, se questo è “Pir conforme”, le quote di investimento nel medesimo si considerano investimenti qualificati.
Il Pir assicurativo può essere costituito con polizze di:
• ramo I (vita);
• ramo III (unit e index linked);
• multiramo;
• ramo V (capitalizzazione).
Anche in questo caso, i vincoli devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi dell’impresa assicurativa. Il titolare del Pir sarà il contraente, l’holding period è commisurato al versamento del premio e i rendimenti che si cumulano non si considerano nuovi investimenti.
L'identikit dei piani individuali di risparmio