Controlli e liti

Pieno valore alla notifica via Pec

di Andrea Taglioni

La notifica dell’atto di appello tramite posta elettronica certificata intervenuta prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico non è inesistente. La costituzione in giudizio del contribuente, sebbene non ancora operativo il rito telematico, sana la notifica effettuata tramite Pec. A dirlo è la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 5082/2017 depositata il 5 dicembre 2017.

Con ricorso notificato a mezzo Pec, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di una contribuente che eccepiva l’illegittimità degli avvisi di intimazione per la mancata notifica degli atti presupposti in quanto notificato prima che in Lombardia entrasse in vigore il processo tributario telematico.

Nel caso di specie, la notifica telematica era intervenuta in data 16 gennaio 2017 anche se l’estensione del processo tributario telematico anche in Lombardia era avvenuta dal 15 aprile 2017.

La Commissione ha ritenuto che la notifica dell’atto di appello, effettuata via Pec ai difensori della contribuente, obbligatoriamente tenuti ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, non può essere considerata inesistente anche se precedente all’estensione del processo tributario telematico. Ciò perché il rispetto, da parte dell’ufficio, degli standard degli atti processuali fissati dal Dm del 4 agosto 2015 rende la notifica tramite Pec conforme al modello legale assicurandone anche la piena conoscenza da parte del destinatario. Il collegio ha anche sottolineato come la mancata contestazione dell’irritualità del processo notificatorio ha permesso il raggiungimento dello scopo cui la notifica era destinata.

Da ciò ne è conseguito che la costituzione in giudizio ha sanato l’eccepito vizio per il raggiungimento dello scopo a cui l’atto era diretto non ravvisandosi l’ipotesi di inesistenza della notifica, che si verifica solamente se mancano gli elementi costitutivi essenziali.

Muovendo da tali premesse i giudici ricordano inoltre, richiamando il principio espresso dalle Sezioni unite (sentenza 7665/16), che in tema di vizi di notifica a mezzo Pec la nullità non può essere pronunciata se la notificazione ha raggiunto lo scopo. E ciò anche in ragione del fatto che il vizio procedimentale non ha recato nessun pregiudizio del diritto di difesa.

Nell’attesa che tale principio giurisprudenziale venga confermato, va evidenziato che la Cassazione ha più volte affermato che la notifica effettuata tramite Pec, quando ancora non era operativo il processo tributario telematico, è giuridicamente inesistente e, in quanto tale, non sanabile (Cassazione 28311/17).

Ctr Lombardia, sentenza 5082/01/2017

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