Controlli e liti

Delega fiscale, pignoramento dei conti bancari razionalizzato e automatizzato

Due criteri dello schema di legge delega fiscale sono rivolti al potenziamento delle operazioni di recupero coattivo dell’agente della riscossione

di Luigi Lovecchio

Ricorso più frequente e “automatizzato” al pignoramento del conto bancario e allungamento della durata di efficacia del titolo esecutivo.

Sono due criteri dello schema di legge delega fiscale rivolti al potenziamento delle operazioni di recupero coattivo dell’agente della riscossione.

Sotto il primo profilo, si ricorda che attualmente l’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, può disporre direttamente il pignoramento presso terzi, saltando l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Questo significa che agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) ha il potere di notificare al terzo, che a sua volta è debitore del soggetto iscritto a ruolo, l’ordine di pagamento delle somme dovute, entro il termine di 60 giorni. Si tratta di una procedura semplificata che viene utilizzata, ad esempio, per pignorare lo stipendio, il canone di locazione, i crediti professionali e, per l’appunto, i rapporti di credito con istituti finanziari. Sotto quest’ultimo profilo, la criticità segnalata da agenzia delle Entrate–Riscossione, tra l’altro, nel rapporto sullo stato della riscossione presentato in parlamento nel luglio del 2021, riguarda l’aggiornamento dei dati ricavabili dall’archivio dei rapporti finanziari.

Gli istituti di credito, infatti, alimentano questa banca dati solo annualmente, con l’effetto che non è infrequente che il pignoramento non vada a buon fine per insufficienza di fondi, malgrado dalla consultazione dell’anagrafe tributaria il debitore risulti “solvibile”.

Uno strumento già a disposizione dell’agente della riscossione per avere informazioni aggiornate sulle effettive disponibilità del contribuente è la dichiarazione stragiudiziale del terzo. Si tratta di una richiesta preventiva di informazioni che Ader invia, ad esempio, all’istituto di credito per conoscere l’entità e la tipologia dei rapporti intrattenuti con il debitore.

Nella delega si prevede “la razionalizzazione e l’automazione” del pignoramento dei conti bancari, anche attraverso la cooperazione dell’istituto di credito richiesta con la dichiarazione stragiudiziale del terzo. È possibile immaginare una sorta di procedura informatica con la quale la banca, dietro richiesta puntuale dell’agente della riscossione, trasmetta in tempo reale i dati utili ai fini dell’azione di pignoramento.

L’altra modifica annunciata riguarda i termini di efficacia del titolo esecutivo. Attualmente, se dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo decorre oltre un anno senza che siano avviate le azioni di pignoramento, l’agente della riscossione, prima di avviare l’esecuzione, deve notificare una intimazione a pagare le somme dovute, entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 50, Dpr 602/1973. Questo significa dunque che l’efficacia del titolo esecutivo (cartella o accertamento) ha la durata di un anno, dopo di che occorre procedere ad una nuova notifica (l’intimazione per l’appunto). Al contrario, non occorre mai alcuna intimazione preventiva per procedere alle misure cautelari, quali il fermo amministrativo dei veicoli e l’iscrizione di ipoteca. In alcuni casi, è facile che il suddetto termine di un anno sia superato. Si pensi all’accertamento esecutivo impugnato dal contribuente. In tale eventualità, l’avvio delle azioni esecutive è inibito, per legge, per 180 giorni. La previsione dello schema di delega si propone pertanto di intervenire su questo punto, prolungando l’efficacia, si immagina, tanto del titolo esecutivo originario quanto della eventuale successiva intimazione di pagamento. Ciò allo scopo evidente di accelerare le azioni di recupero forzoso dell’agente della riscossione, esimendolo, nella generalità dei casi, dall’obbligo di notificare atti ulteriori rispetto al titolo originario.

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