Plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera tassata al 26% al netto delle commissioni
La risposta a interpello 344 chiarisce che vanno utilizzati i cambi del giorno per la moneta straniera
Una plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera è tassata al 26% al netto delle commissioni di intermediazione sostenute per la vendita, applicando i cambi del giorno. È questa la risposta a interpello 344 diffusa dall’agenzia delle Entrate l’11 settembre.
L’istante ha partecipato alla costituzione di una società statunitense Alfa in forma di S-corporation, che quindi non poteva essere detenuta da non residenti, pena la perdita di agevolazioni fiscali. La società poi è stata trasformata in una corporation ordinaria e risulta integralmente controllata da una holding, che si è quotata in Canada per acquisire Alfa e poi incorporarla. In sede di fusione è stato stabilito un concambio fra le azioni e i diritti di opzione di Alfa e quelli della holding. Alfa, per formalizzare ex post la partecipazione originaria dell’istante, gli ha assegnato una founder option che riconosce il diritto a sottoscrivere entro 5 anni dalla data di efficacia un numero di azioni ordinarie pari al x per cento del capitale al prezzo di x dollari americani. A seguito dell’esercizio di tale opzione, pertanto, l’istante ha sottoscritto un certo numero di azioni ordinarie denominate in dollari americani e ne ha ceduto una parte ottenendo un corrispettivo in dollari canadesi.
In primis l’Agenzia chiarisce un aspetto non scontato, ovvero che si prescinde dall’esistenza di un eventuale rapporto di sinallagmaticità tra il riconoscimento del diritto di opzione e l’attività lavorativa dell’istante. Ciò significa che la risposta è nell’alveo delle rendite finanziarie e non in una logica di stock option che richiamerebbe una fattispecie di reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza il momento impositivo non coincide né con l’assegnazione della founder option né tantomeno con il suo esercizio, ma solo con la cessione delle partecipazioni ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis (plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate), tra cui rientrano anche le società non residenti. Circa la determinazione della plusvalenza (articolo 68, comma 6, del Tuir) data dalla differenza fra corrispettivo percepito e costo d’acquisto, quest’ultimo ricomprende anche le commissioni di intermediazione (circolare 165/E/1998 paragrafo 2.3.2). Nel caso di corrispettivi in valuta estera si applica poi l’articolo 9, comma 2, del Tuir, cosicché per determinare il costo della partecipazione si guarda al cambio euro dollaro del giorno di esercizio del diritto di opzione determinato da Bankitalia e per le vendite successive andranno utilizzati i cambi euro dollaro canadese vigenti nelle singole giornate di vendita.
Le Entrate confermano che i costi di intermediazione vanno ad incremento del costo della partecipazione riducendo quindi la plusvalenza (o incrementando la minusvalenza) come costi inerenti all’operazione, utilizzando il tasso di cambio del giorno in cui sono state sostenute (circolare 165/E/1998). L’Agenzia conclude che le plusvalenze realizzate saranno quindi assoggettate a tassazione con l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento in base all’articolo 5, comma 2, del Dlgs 461/1997.