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Pmi, dal 1° gennaio al via il regime di franchigia Iva transfrontaliero

di Luca Lavazza e Stefano Luigi Airaghi

N. 1

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n. 180 del 2024, entrano in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (Ue) 2020/285 e della direttiva (Ue) 2022/542 riguardanti il regime di franchigia Iva transfrontaliero per le piccole imprese ed il luogo impositivo dei servizi di accesso alle manifestazioni virtuali. I soggetti in regime di franchigia, il cui identificativo Iva sarà preceduto dal suffisso "EX", saranno riconosciuti come tali all'interno dell'Unione europea.

Il Dlgs 180/2024: novità Iva per le Pmi

Il Dlgs 13 novembre 2024 n. 180, emesso in attuazione della direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e della direttiva (Ue) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, che modifica le direttive 2006/112/CE e (Ue) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote Iva.

Il suddetto decreto introduce importanti novità per le piccole imprese che operano in ambito transfrontaliero nell'Unione europea...

  • [1] Il regime di franchigia Iva è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea, aventi un volume d'affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.

  • [2] A tale proposito, si precisa che, ai fini dell'ammissione al regime, non rilevano gli ulteriori numeri identificativi di cui il soggetto passivo potrebbe essere titolare, in seguito alla registrazione nel territorio dello Stato per effettuare acquisti intra-Ue. I recenti orientamenti del Comitato Iva e della Commissione europea (Cfr. taxud.c.1(2023)4163563 – WP1063 del 18 aprile 2023 – The new special scheme for small enterprises: interaction with rules on intra-Community acquisitions), difatti, hanno chiarito che l'identificativo ai fini Iva, a cui si riferisce la direttiva Iva (nuovo articolo 284), è relativo alle operazioni in uscita effettuate dalla piccola impresa; diversamente, per le operazioni in entrata rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dell'imposta e, pertanto, la piccola impresa sarà tenuta ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione. I due numeri di identificazione avrebbero ambiti di applicazione differenti: il numero d'identificazione "EX" richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo all'identificazione ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre l'identificazione Iva di cui all'articolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva Iva avviene per operazioni in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisti nello Stato membro di esenzione.