Adempimenti

Politiche fiscali, la tutela degli aiuti di stato è allargata

di Andrea Biondi

La crisi ha prodotto disparità tra i risparmiatori e gli imprenditori, ma anche tra Stati membri dell’Ue. A causa di una progressiva diminuzione della capacità di spesa, ci si è preoccupati di canalizzare le risorse verso attività efficienti e pertanto le norme in materia di aiuti di Stato sono costantemente al centro del dibattito. La materia è controversa: la garanzia delle libertà di stabilimento si scontra con l’esigenza di utilizzare lo strumento fiscale per il perseguimento di obiettivi meritevoli di tutela.

La Corte europea di giustizia ha provato a fare chiarezza nel caso dello scorso aprile, Asociación nacional de grandes empresas de distribución (Anged). La regione delle Asturie aveva introdotto norme che imponevano una tassa sui grandi stabilimenti commerciali, la cui superficie fosse superiore ai 4mila metri quadrati. L’obiettivo della norma era di imporre una tassa di compensazione delle esternalità ambientali. In base alla legge spagnola, inoltre, erano esonerati dal pagamento gli stabilimenti commerciali che svolgessero solo determinate attività, tra cui giardinaggio, vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, posto che la loro superficie non superasse i 10mila metri quadrati. La Corte ha seguito il ragionamento dell’avvocato generale Kokott nell’affermare la compatibilità della legislazione spagnola rispetto alle norme europee. I giudici hanno specificato che sia il criterio della superficie di vendita, sia quello relativo alla differenziazione delle attività non producevano alcuna discriminazione tra imprese spagnole e straniere. Inoltre la Corte ha deciso che la legislazione spagnola era compatibile con le norme sugli aiuti di Stato. Su questo vale la pena fare due osservazioni.

La Corte si sofferma sull’analisi della selettività della misura, ossia insiste nel capire se la norma dell’imposta sia diretta solo ad un gruppo di imprese. Ebbene, non costituirebbe aiuto una misura che introduca una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico, in una situazione comparabile e quindi a priori selettiva, qualora lo Stato dimostri che tale differenziazione è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema di riferimento. In questo caso è la stessa legge spagnola che ricollega l’emissione di percentuali diverse di inquinamento al criterio della superficie di vendita.

La seconda osservazione riguarda il futuro delle norme sugli aiuti. In Anged, la Corte ribadisce che rientra tra le prerogative statali l’adozione della politica economica che il governo ritiene più appropriata e anche la ripartizione della pressione fiscale tra i diversi fattori della produzione. Lo strumento fiscale tuttavia deve tutelare politiche meritevoli che sottendano a obiettivi europei comuni. In conclusione, le regole sugli aiuti riguardano non solo e soltanto gli ormai celebri tax ruling e transfer pricing, ma anche l’orientamento delle politiche di spesa pubblica. Le regole sugli aiuti non ostano l’investimento in progetti meritori. Ma la strada verso politiche industriali strutturali è tutta da percorrere.

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