Controlli e liti

Polizze assistenza sanitaria, esenzione in bilico

L’Agenzia si pronuncia in modo contrastante sui contributi versati a enti e Casse per i dipendenti

di Antonio Bernucci e Giorgio Gavelli

Le caratteristiche delle polizze assicurative sottoscritte da enti e Casse previdenziali a fronte dei contributi di assistenza sanitaria versati per i lavoratori non sono affatto chiare, con conseguenti perplessità riguardanti l’esenzione dal reddito per il dipendente. Vediamo perché.

Negli ultimi anni i piani di welfare hanno assunto importanza sempre maggiore nella gestione del personale delle aziende, nella prospettiva di un incremento della produttività del lavoro subordinato. Parallelamente ai rinnovati pacchetti di welfare, da sempre ricevono l’attenzione del legislatore i contributi di assistenza sanitaria, esenti dal reddito dei lavoratori fino a 3.615,20 euro, come disposto dall’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir: su questo tema, però, c’è un netto contrasto interpretativo tra due recenti pronunce di prassi dell’agenzia delle Entrate di segno decisamente opposto.

Per l’esenzione dei contributi di assistenza sanitaria è fondamentale che gli enti e le Casse destinatari, aventi esclusivamente fine assistenziale (ad esempio Fondo Est, Cadiprof), operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto dal ministero della Salute: requisito che, come più volte chiarito dall’Agenzia, viene rispettato laddove l’ente destinatario dei contributi risulti iscritto annualmente all’anagrafe dei fondi sanitari tenuto presso il ministero.

Il fondo sanitario iscritto può, poi, decidere se stipulare specifiche polizze con compagnie assicurative, destinando parte della contribuzione ricevuta al versamento del premio, in modo che siano queste ultime a sostenere l’onere economico delle spese sanitarie (fondi a gestione convenzionata). Nelle polizze assicurative in questione, il beneficiario delle somme rimborsate può essere il fondo sanitario contraente o anche direttamente il lavoratore iscritto, che ha ricevuto la prestazione sanitaria, sostenendone temporaneamente l’onere finanziario.

Proprio in merito al beneficiario delle convenzioni stipulate con imprese di assicurazioni registriamo un duplice orientamento, difforme e contrastante da parte dell’agenzia delle Entrate, divisione Contribuenti, direzione centrale Persone Fisiche. Secondo la risposta a interpello n. 443 del 6 ottobre 2020, infatti, «affinchè tale modalità organizzativa (cioè la stipula di polizze assicurative) possa realizzare i presupposti per l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito (…) si ritiene che la Cassa sanitaria debba risultare contraente, nonché beneficiario della polizza assicurativa»; ciò in quanto, secondo il citato interpello, se i beneficiari della polizza fossero i lavoratori stessi, i contributi versati alla Cassa non si qualificherebbero come di assistenza sanitaria, ma rappresenterebbero di fatto un fringe benefit, come tale imponibile quale reddito di lavoro dipendente.

All’esatto opposto, nella consulenza giuridica n. 956-3/2021, in risposta all’istanza presentata il 10 dicembre 2020, l’agenzia delle Entrate afferma che «ai fini della non concorrenza a reddito di lavoro dipendente del contributo di assistenza sanitaria non è rilevante che l’ente o la Cassa risulti, oltre che contraente anche beneficiario degli indennizzi erogati in base alla polizza stipulata (…), non avendo alcuna influenza sulla qualificazione di assistenza sanitaria dei contributi versati».

In sostanza, nel documento di prassi del 2020, il fatto che il beneficiario della polizza assicurativa risulti essere il lavoratore è ostativo alla qualificazione «di assistenza sanitaria» dei contributi versati alla Cassa, in quanto volti invece a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione, e pertanto imponibili Irpef. Al contrario, secondo la consulenza giuridica del 2021, ad oggi non ancora pubblicata dall’Agenzia ma reperibile sul sito di Mefop, non rileva in alcun modo, ai fini della non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria, il fatto che la Cassa risulti beneficiaria o meno, oltre che contraente, della polizza stipulata sul mercato assicurativo.

Considerando che la fonte di prassi è la medesima e che l’interpretazione più recente non riporta il superamento della posizione precedente, si auspica sul tema un chiarimento definitivo da parte dell’agenzia delle Entrate.

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